Avvalimento ed ipotesi di necessaria, diretta esecuzione da parte dell'ausiliaria

Redazione Scientifica
27 Aprile 2021

Va escluso che l'aver eseguito servizi pregressi per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale...

Va escluso che l'aver eseguito servizi pregressi per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale, valga a configurare sic et simpliciter una «esperienza professionale pertinente» ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente prestazione diretta dell'attività da parte dell'ausiliaria (cfr., al riguardo, Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2020, n. 8111). Solo in presenza di un'esperienza professionale strictu sensu, cioè collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o «professionali» la previsione dell'art. 89, comma 1, cit. può trovare applicazione, non già in presenza di un qualsivoglia requisito basato su una pregressa esperienza operativa od economico-imprenditoriale del concorrente (conf. Corte di giustizia, 7 aprile 2016, causa C-324/14). In altre parole la necessaria esecuzione diretta dell'ausiliaria è da ritenere limitata ai casi in cui quest'ultima metta a disposizione titoli professionali o di studio (indicati dall'allegato XVII parte II lett. f)) che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali, ovvero qualora siano richieste fra i requisiti esperienze professionali maturate proprio in virtù della spendita dei predetti titoli di studio o professionali, esperienze anch'esse da ritenersi espressive di capacità personali non trasmissibili.

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