Il deposito telematico della denuncia-querela tramite Portale dei Depositi Penali
03 Maggio 2021
Le fonti
L'art. 24, c. 1 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recentemente novellato con d.l. 1° aprile 2021, n. 44 - ha previsto che fino al 31 luglio 2021 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, c. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avvenga, esclusivamente, mediante deposito telematico dal portale del processo penale telematico (individuato nel Portale Deposito atti Penali, PDP), che si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali e che si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Il comma 2 aggiunge che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1: con il decreto del 13 gennaio 2021 in vigore dal 5 febbraio 2021, si è registrato un ampliamento del novero di atti depositabili con modalità telematica, aprendo anche alla possibilità di deposito tramite PDP della denuncia, della querela e della relativa procura speciale, oltre all'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p, alla nomina del difensore e alla rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.
Il successivo provvedimento DGSIA del 25 febbraio 2021 ha definito le specifiche tecniche per tali depositi, di cui si dirà infra,ed ha inoltre previsto che al deposito della nomina debba essere allegato un “atto abilitante” qualora il procedimento sia in fase di indagini preliminari e non sia stato ancora emesso o non sia a previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415-bis c.p.p.
Infine, il già menzionato d.l. n. 44/2021 ha aggiunto all'art. 24 del D.L. n. 137/2020 il comma 2 bis, in cui viene assimilata alla causa di forza maggiore ex 175 c.p.p. anche l'ipotesi di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, e il comma 2 ter, a mente del quale viene autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente, nei casi previsti al comma 2 bis e per ragioni specifiche ed eccezionali, il deposito di singoli atti e documenti in formato cartaceo. Occorre, infine, precisare che il sistema normativo così delineato non esclude le modalità tradizionali di presentazione, in forma orale o scritta (cartacea) della denuncia-querela negli uffici delle forze dell'ordine. Solo in caso di deposito presso le Procure da parte dei difensori sarà necessario procedere in via telematica, con i modi, termini ed eccezioni sopra illustrati. Passando ai profili operativi del deposito telematico, di seguito si riportano i passaggi salienti.
In primo luogo, occorre accedere alla pagina pst.giustizia.it, effettuare il login ed accedere al Portale Deposito atti Penali:
Il login può avvenire sia tramite smart card, inserendo nel pc la consueta chiavetta e digitando la relativa password, sia – dal 26 febbraio 2021 – senza chiavetta e da qualsiasi dispositivo anche mobile tramite SPID, utilizzando le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Effettuato il login e l'accesso al PDP, si aprirà quindi una pagina con, a lato, i menu Consultazioni e Depositi: cliccando su quest'ultimo si potrà selezionare Denuncia/Querela.
A questo punto l'utente si troverà di fronte ad una schermata in cui dovrà compilare i campi delle tre sezioni Ufficio Destinazione, Nomina Legale e Altri Allegati: i campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco, gli altri sono facoltativi.
Compilata la parte relativa all'Ufficio Destinazione selezionandolo dagli appositi menu a tendina, si passerà poi alla sezione Nomina legale. Qui andrà compilato il campo a testo libero Oggetto e si dovrà spuntare l'apposita casella "Atto comprensivo di Nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale" nell'ipotesi in cui la denuncia-querela abbia in calce anche il conferimento di nomina e procura speciale; nel caso in cui l'avvocato non spunti la casella, all'atto dell'invio il sistema si attenderà almeno un allegato (la procura speciale). Andranno poi caricati l'atto e gli eventuali allegati.
Il primo si inserisce tramite il pulsante "Aggiungi Atto" ed è l'atto del procedimento in forma di documento informatico che, ex art. 5 comma 1 del provvedimento DGSIA 25 febbraio 2021, deve essere:
Gli eventuali allegati si caricano tramite il pulsante “Aggiungi Allegato” e le specifiche tecniche di cui al Provvedimento 25 febbraio 2021 prevedono all'art. 5 comma 2 che essi siano in formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4) e sottoscritti con firma digitale solo nei casi previsti dalla legge: possono quindi essere anche semplici scansioni non firmate.
Nel caso di atti di denuncia e querela, l'art. 5 comma 3 del provvedimento DGSIA del 25 febbraio precisa che, "se depositati come atto principale, sono ammesse anche quando rispettano i requisiti" appena visti per gli allegati: potranno quindi essere inserite come atto principale firmato digitalmente, anche se scansionate, oppure come allegati ed in tal caso l'atto principale sarà costituito da una nota di deposito in formato pdf testuale "nativo". Occorre rammentare che per le scansioni, che si tratti di atto principale o allegati, il comma 7 delle citate specifiche tecniche dà indicazioni precise: prevede infatti che "se il documento è acquisito attraverso scansione di documento analogico dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice)": sarà quindi necessario intervenire nelle impostazioni dello scanner per configurare la risoluzione richiesta, anche al fine di contenere le dimensioni dei file.
A tal proposito, il comma 6 del Provvedimento DGSIA 25 febbraio 2021 chiarisce che la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.
Il comma 5, infine, prevede che le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES e che gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. Nel caso di tentativo di inserimento di un atto principale (denuncia-querela o altro) non sottoscritto digitalmente, il sistema lo rileva e produce un avviso.
La ricevuta e la consultazione dopo il deposito
Dopo l'invio, il sistema rilascerà una ricevuta di accettazione del deposito che contiene un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero, i dati inseriti dal depositante e i riferimenti (data e orario) dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
Successivamente la richiesta andrà processata dalla Procura competente e il difensore potrà verificare lo stato del deposito accedendo al PDP nella sezione "Consultazioni", "Denunce/Querele", cliccando sullo "Stato".
I possibili valori di stato sono indicati dall'art. 4 delle specifiche tecniche:
Considerazioni finali
Il periodo di pandemia, pur nella sua tragicità, ha consentito di dare un impulso notevole alla realizzazione del Processo Penale Telematico, anche se allo stato attuale il sistema permette unicamente la trasmissione tramite uploaddi atti e documenti, limitati quanto a tipologie e formati, ma non ancora la loro consultazione.
Maggiori benefici potranno essere conseguiti con la disponibilità bidirezionale di un vero e proprio fascicolo informatico come negli altri processi telematici: è evidente che la peculiarità di quello penale richiede uno sviluppo graduale e prudente, con il confronto di tutti gli operatori, ma certamente inarrestabile.
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