Affidamento di servizi legali e criterio di aggiudicazione

Redazione Scientifica
30 Aprile 2021

L'articolo 95, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale impone alle stazioni appaltanti di aggiudicare...

L'articolo 95, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale impone alle stazioni appaltanti di aggiudicare i servizi di natura intellettuale, di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è espressione del principio di efficacia dell'azione amministrativa, valevole anche per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici.

Non è quindi condivisibile l'orientamento, condiviso anche dalle linee guida ANAC n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, per cui la natura degli stessi e l'importanza degli interessi coinvolti raccomandano di utilizzare in ogni caso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Specialmente qualora la qualità della prestazione posta a gara attraverso confronto competitivo è assicurata a monte dalla comprovata professionalità e dalla specifica competenza dei professionisti invitati a presentare i preventivi e la prestazione di mezzi richiesta non si presta ad essere svolta con caratteristiche metodologiche differenziate, meritevoli di una peculiare valutazione in relazione al compenso offerto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.