Affidamento di servizi legali e criterio di aggiudicazione
30 Aprile 2021
L'articolo 95, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale impone alle stazioni appaltanti di aggiudicare i servizi di natura intellettuale, di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è espressione del principio di efficacia dell'azione amministrativa, valevole anche per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici. Non è quindi condivisibile l'orientamento, condiviso anche dalle linee guida ANAC n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, per cui la natura degli stessi e l'importanza degli interessi coinvolti raccomandano di utilizzare in ogni caso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Specialmente qualora la qualità della prestazione posta a gara attraverso confronto competitivo è assicurata a monte dalla comprovata professionalità e dalla specifica competenza dei professionisti invitati a presentare i preventivi e la prestazione di mezzi richiesta non si presta ad essere svolta con caratteristiche metodologiche differenziate, meritevoli di una peculiare valutazione in relazione al compenso offerto.
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