Il ricongiungimento va ammesso anche se l'identità del richiedente non è comprovata in maniera certa

03 Maggio 2021

Ai fini del ricongiungimento familiare lo Stato membro consente il rinnovo o proroga del titolo di soggiorno anche se l'identità del richiedente non è comprovata in modo certo

L'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen permette che uno Stato membro consentail rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare anche quando l'identità del richiedente non è comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro (preventivamente consultato), che ha operato una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, siano stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per “motivi seri”.

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