Il criterio del prezzo più basso non può essere utilizzato nelle ipotesi di servizio standardizzato con “alta intensità di manodopera”

04 Maggio 2021

Un servizio standardizzato non può essere affidato con il criterio del “prezzo più basso”, laddove si tratti di un servizio c.d. “ad alta intensità di manodopera” quando il valore della manodopera è pari o superiore ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto secondo il parametro fissato dall'art. 55.

Il caso. A seguito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi di manutenzione di software e hardware indetta dal Comune, la seconda classificata proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo lamentando, tra l'altro, l'illegittima applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nello specifico, la ricorrente rilevava che vi fosse una violazione dell'articolo 95 del d. l n. 50 del 2016.

La soluzione del TAR Lombardia. Il Collegio, richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.8 del 2019, ha precisato sin da subito che, il combinato disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 deve interpretarsi nel senso che “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo Codice”.

Inoltre, il Giudice di primo grado ha precisato che la decisione dell'Adunanza plenaria ha modificato l'intero assetto normativo previgente all'integrazione apportata alla lettera b) del comma 4 dello stesso art. 95 operata dal dl. n. 38 del 2019 convertito nella l. n. 55/2019 e ha avuto ad oggetto in una fattispecie concreta in cui il bando era stato pubblicato molto prima dell'entrata in vigore del dl n. 38 del 2019.

Secondo il Collegio, la citata modifica legislativa avrebbe una valenza meramente ricognitiva ed esplicativa di un principio normativo già immanente nella disciplina degli appalti pubblici. Infatti, ha ritenuto irrilevante il fatto che la suddetta modifica fosse entrata in vigore dopo l'indizione della procedura in esame, essendo la relativa gara in ogni caso assoggettata al principio normativo enunciato dall'Adunanza Plenaria avente portata retroattiva.

Ebbene, per quel che qui rileva, dal capitolato e dagli atti di gara, il servizio di manutenzione di software e hardware da affidare aveva ad oggetto proprio “prestazioni standardizzate e routinarie”.

Invero, il Collegio, interpretando l'articolo 95 del d.lgs. 50 del 2016 come chiarito dalla Plenaria e in coerenza con i principi e i criteri direttivi previsti dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per l'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, tra cui la direttiva europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha ritenuto fondato il ricorso affermando che “un servizio con caratteristiche standardizzate non può comunque essere affidato con il criterio del prezzo più basso, qualora si tratti di un servizio ad alta intensità di manodopera secondo il parametro posto dall'articolo 55.

In altri termini, quando il valore della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Nel caso di specie, si trattava di un appalto in cui l'incidenza della manodopera era pari al 68% dell'offerta complessiva, e dunque superiore al citato limite previsto dall'art. 55 del d.lgs. 2016 n. 50.

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