L'impresa deve essere in possesso del Certificato di esecuzione lavori al momento della presentazione dell'offerta

Benedetta Gargari
04 Maggio 2021

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori integranti il requisito di cui all'articolo 90, non può essere rilasciato in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della offerta e dunque a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante. Infatti, solo l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo la stessa è in grado di comprovarlo, altrimenti la documentazione non è utilizzabile in gara.

Il caso. A seguito di una procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana per l'esecuzione di interventi per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di un liceo, una società, ricorreva dinanzi al giudice amministrativo ritenendo illegittima l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, concentrando le proprie doglianze sul fatto che a suo dire, l'aggiudicatario non possedeva al momento della presentazione della offerta i requisiti di qualificazione nella categoria SOA OS3 e avrebbe, pertanto, dovuto essere escluso.

La tesi sostenuta dalla ricorrente. La ricorrente lamentava per quel che qui rileva, che il disciplinare di gara non era stato correttamente rispettato, richiedendo quest'ultimo il possesso di attestazione di qualificazione in “classifica I° oppure, trattandosi di lavori ricadenti nella predetta categoria di importo inferiore ad € 150.000,00, l'aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo non inferiore a quello del contratto da stipulare come richiesto dall'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In particolare, riteneva che i certificati di regolare esecuzione dei lavori integranti il requisito di cui all'articolo 90, del raggruppamento aggiudicatario, fossero stati rilasciati in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della offerta e solo a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante e, dunque, non erano spendibili in gara. La ricorrente contestava la legittimità di tale operazione asserendo che, nel DGUE presentato all'atto della partecipazione alla gara, il raggruppamento aggiudicatario si fosse limitato a rinviare all'articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 senza presentare la documentazione richiesta. Invero, sempre secondo la ricorrente, la documentazione acquisita dalla Città Metropolitana in sede di soccorso istruttorio non era stata fornita in risposta alla domanda di accesso ma era stata prodotta in giudizio a seguito della notifica del ricorso principale. Tuttavia, la parte resistente, replicava, evidenziando che tutte le lavorazioni richieste ai fini della qualificazione erano state eseguite prima della presentazione dell'offerta essendo, quindi, le relative certificazioni rilasciate, solo “mere attestazioni probatorie” di requisiti già precedentemente perfezionati.

La soluzione del Tar Toscana. Il Collegio, dopo aver effettuato una lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6135/2017) ha affermato chesolamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo, coincidendo perciò il requisito dell'esecuzione dei lavori con quello del possesso effettivo del Certificato di esecuzione dei lavori”.

In conclusione, il giudice amministrativo ha ritenuto superfluo vagliare la fondatezza dell'ammissibilità di acquisire la documentazione in sede di soccorso istruttorio poiché, anche se fosse valida, la stessa, dovrebbe comunque riferirsi a requisiti di cui l'impresa era già in possesso al momento della presentazione della offerta, cosa che, nel caso di specie, non si è verificata.