Il legittimo impedimento del difensore può essere comunicato anche tramite PEC
04 Maggio 2021
Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 15868/21, depositata il 27 aprile.
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava la domanda per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte di un imputato. Egli infatti non disponeva di alcuna attività lavorativa e non aveva indicato alcuna attività riparativa da porre a fondamento della misura alternativa richiesta.
Il difensore dell'imputato ricorre quindi in Cassazione deducendo la violazione di legge poiché il Tribunale non avrebbe preso in esame la tempestiva e documentata richiesta del difensore stesso di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concorrente impegno professionale, fatta prevenire tramite PEC e avendo nominato inoltre un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p.
Il ricorso è fondato in quanto è agli atti processuali l'istanza di rinvio per legittimo impedimento proposta dal ricorrente, inviata e depositata in tempo congruo per essere compiutamente esaminata. La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che «nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata» (Cass. n. 21981/2020) e che «è ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice» (Cass. n. 3436/2020).
Nel caso di specie, una volta accertato che l'istanza, spedita tramite PEC, è stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del Giudice, non può escludersi che quest'ultimo abbia l'obbligo di prenderla in esame. La parte istante ha solo l'onere di accertarsi che l'istanza sia pervenuta in cancelleria.
Secondo le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24630/2015 «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4. Ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo».
Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |