Sulla possibilità per i consorzi di imprese artigiane, e non solo per quelli stabili, di valersi del c.d. cumulo alla rinfusa ex art. 47 Codice appalti

06 Maggio 2021

La natura di consorzio stabile va accertata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016, tenendo in particolare conto dell'elemento c.d. teleologico, costituito dalla sua astratta idoneità come un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate.

Il caso. Un operatore economico, col ricorso in appello, ha impugnato, tra l'altro, il capo della sentenza di primo grado, che ha rigettato il primo motivo del ricorso, concernente la violazione della lex specialis in relazione al difetto del requisito di idoneità in capo ad un Consorzio aggiudicatario.

In particolare, secondo il ricorrente, l'oggetto sociale del Consorzio non avrebbe ricompreso i servizi oggetto dell'appalto relativo al “servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di Roma Città metropolitana e Provincia, per la durata di diciotto mesi”.

Il TAR Lazio ha rigettato tale censura sul presupposto della equiparazione fra consorzi stabili e consorzi di imprese artigiane al fine del cumulo dei requisiti, e del rilievo che tutte le imprese indicate dal Consorzio per l'esecuzione dell'appalto erano iscritte alla CCIAA per i servizi oggetto di gara.

La soluzione. Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale argomentazione, osservando che il Consorzio aggiudicatario non poteva giovarsi del c.d. cumulo alla rinfusa, non avendo natura di consorzio stabile e che, per altro verso, la visura camerale del consorzio non aveva attinenza, neppure generica o parziale, con l'oggetto dell'appalto.

L'art. 47, secondo comma, del d.lgs.50/2016, nel testo applicabile ratione temporis alla procedura in questione, dispone infatti che “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera 1), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”. La disposizione, dunque, richiama i consorzi stabili [art. 45, comma 2, lett. c)], ma non anche i consorzi fra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b), ultima parte].

Ciò posto, ad avviso del Collegio, la natura di consorzio stabile deve essere accertata sulla scorta di una ricostruzione sostanzialistica dei relativi tratti identificativi della figura, come individuati dall'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, ISez. II, n. 2493/2019), tenendo in particolare conto dell'elemento c.d. teleologico, costituito dalla sua astratta idoneità come un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1984/2017). L'ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione, quindi, si giustifica proprio in ragione della comune struttura d'impresa (Ad. plen. n. 5/2021).

Nella fattispecie, pertanto, il Consorzio aggiudicatario presentando le caratteristiche del consorzio stabile (pur essendo costituito fra imprese artigiane), non poteva beneficiare del c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti di qualificazione.

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