Coccarda e stringa grafica sulla sentenza fanno desumere l’apposizione della firma digitale ad opera del Giudice
10 Maggio 2021
È quanto evidenziato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11306/21, depositata il 29 aprile. La Corte d'Appello di Venezia rigettava la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria da parte di un cittadino nigeriano. La Corte territoriale ne escludeva la sussistenza dei presupposti. Lo straniero ricorre quindi in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per mancanza/insufficienza della sottoscrizione in calce alla stessa da parte del Presidente del Collegio e da parte del Giudice relatore.
Il motivo di doglianza è infondato in quanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che la sentenza redatta in formato elettronico dal Giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, d.m. n. 44/2011, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell'ambito dello stesso emanati del c.d. “Codice dell'amministrazione digitale” (Cass. n. 22871/2015).
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |