Coccarda e stringa grafica sulla sentenza fanno desumere l’apposizione della firma digitale ad opera del Giudice

Redazione scientifica
10 Maggio 2021

L'apposizione della firma digitale ad opera del Giudice è desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza, il cui originale è archiviato all'interno del sistema. Nel caso in cui l'atto del processo sia redatto in formato elettronico dal magistrato, la sottoscrizione digitale è conditio sine qua non per il deposito della decisione nel fascicolo telematico.

È quanto evidenziato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11306/21, depositata il 29 aprile.

La Corte d'Appello di Venezia rigettava la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria da parte di un cittadino nigeriano. La Corte territoriale ne escludeva la sussistenza dei presupposti. Lo straniero ricorre quindi in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per mancanza/insufficienza della sottoscrizione in calce alla stessa da parte del Presidente del Collegio e da parte del Giudice relatore.

Il motivo di doglianza è infondato in quanto la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che la sentenza redatta in formato elettronico dal Giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, d.m. n. 44/2011, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell'ambito dello stesso emanati del c.d. “Codice dell'amministrazione digitale” (Cass. n. 22871/2015).
La Corte di Cassazione sottolinea che l'apposizione della firma digitale ad opera del Giudice è desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza, il cui originale è archiviato all'interno del sistema. L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere, inoltre, depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con “firma digitale”. Mancando quest'ultima, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento, non generando la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale (coccarda e stringa).
Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata redatta dalla Corte d'Appello in formato elettronico e sottoscritta sia dal Giudice relatore sia dal Presidente del Collegio.
E ciò si desume fino a querela di falso (ex art. 23 d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale) dalla riscontrata presenza della coccarda e della stringa apposte su ogni pagina della copia su supporto analogico del documento informatico con cui è stata redatta la sentenza.
Per questo motivo la Corte di Cassazione respinge il motivo di ricorso da parte del cittadino nigeriano.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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