Acquisizione di tabulati telefonici e “criticità applicative” dopo la sentenza della CGUE: il tribunale di Rieti propone questione pregiudiziale
10 Maggio 2021
Il giudice di Rieti, con ordinanza del 4 maggio 2021, ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea in relazione ai conseguenti dubbi applicativi della sentenza 2 marzo 2021, nella causa C 746/18m, emessa dalla stessa Corte in materia di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell'organo competente ad autorizzare tali operazioni.
Nella citata sentenza infatti la CGUE aveva dichiarato in contrasto con il diritto dell'Unione europea la normativa estone in quanto, al pari di quella italiana, permette laconservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico e informatico, nonché dei dati relativi all'ubicazione , e la necessità che l'acquisizione di tali dati siaautorizzata da un'autorità indipendente o di un giudice terzo e imparziale .I principi espressi dalla Corte di Giustizia stanno dando origine a una serie “contrasti interpretativi” che si ripercuotono in prima battuta sui procedimenti in corso (v. PARODI, Tabulati telefonici e contrasti interpretativi: come sopravvivere in attesa di una nuova legge).
«Ritiene il Giudice remittente che alla luce dei profili di “criticità applicativa” dei princìpi elaborati dalla CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021», si legge nell'ordinanza, «tali principi non possano costituire presupposto per una diretta disapplicazione della normativa nazionale in ipotesi contrastante: ma debba essere sollecitato un espresso chiarimento da parte del Giudice Europeo in punto di efficacia della predetta sentenza interpretativa, in primo luogo valutando la possibilità di ritenere che il P.M. per come disegnato dall'ordinamento italiano offra sufficienti garanzie di giurisdizionalità, per continuare ad essere titolare in proprio di tale potere di acquisizione, considerando anche il vaglio comunque rimesso ex post al giudice che deve emettere la decisione; ovvero di modulare gli effetti della sentenza in chiave irretroattiva, al fine di non pregiudicare fondamentali esigenze di certezza del diritto e “certezza investigativa”, limitatamente ai giudizi tuttora pendenti, in chiave di prevenzione e repressione di gravi reati, nell'ottica anche di consentire un possibile e auspicabile intervento del legislatore nazionale in materia senza che si realizzino ingiustificate disparità di trattamento con altri istituti della legislazione nazionale, ad esempio in tema di intercettazioni telefoniche».
Sono dunque sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C13 746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.
2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei princìpi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione, accertamento e contrasto di gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza;
3) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003, letto alla luce dell'art. 267, comma 2, Codice di procedura penale, la quale consenta al Pubblico Ministero, in casi di urgenza, l'immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente.
(Fonte: Il Penalista) |