Divisione della casa familiare tra ex: a chi viene assegnato l'arredo?

Paola Silvia Colombo
06 Maggio 2021

Se nel giudizio di separazione dei coniugi il giudice, dispone che la casa familiare venga divisa in modo tale da poter ricavare due distinti e autonomi appartamenti: il primo è stato assegnato al genitore collocatario mentre il secondo verrà abitato dall'altro genitore nonché proprietario esclusivo dell'intero immobile, i mobili che arredano la casa vanno assegnati al genitore collocatario?

Nel giudizio di separazione dei coniugi il giudice dispone che la casa familiare venga divisa in modo tale da poter ricavare due distinti e autonomi appartamenti: il primo è stato assegnato al genitore collocatario mentre il secondo verrà abitato dall'altro genitore nonché proprietario esclusivo dell'intero immobile. In questo caso i mobili che arredano la casa vanno comunque assegnati al genitore collocatario?

Solitamente, l'assegnazione della casa familiare ricomprende i beni mobili nonché gli arredi e i suppellettili necessari ad assicurare le esigenze della famiglia considerato che il fine primario dell'assegnazione è proprio quello di garantire alla prole una continuità abitativa nonché che l'abitazione familiare conservi la sua consistenza qualitativa.

La giurisprudenza è, infatti, più volte intervenuta sul punto chiarendo che: «nel giudizio di separazione, l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi ai sensi dell'art. 155 c.c. ricomprende, di regola, non il solo l'immobile, bensì anche i beni mobili, gli arredi ed i servizi che vi si trovano». (Trib. Cassino, 19 ottobre 2017).

Nel caso in esame, però, la casa familiare è stata divisa in due distinte unità immobiliari: di fatti, da quanto è dato comprendersi, il Giudice ha assegnato una parte dell'immobile al genitore collocatario concedendo, invece, all' altro genitore di continuare ad abitare presso la casa familiare ovvero di ricavare un secondo appartamento.

Dunque, il Giudice ha disposto l'assegnazione della casa familiare al solo genitore collocatario e non a tutti e due. Infatti, al genitore non collocatario viene solo “consentito” di continuare ad abitare nella ricavata unità immobiliare.

In questo caso, quindi, ritengo che, alla luce del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale, i beni mobili nonché arredi e suppellettili della casa coniugale siano da ritenersi assegnati al genitore collocatario.

Ritengo, in ogni caso, che un diverso accordo sulla suddivisione degli arredi potrebbe essere trovato anche in forza del fatto che le due unità abitative ricavate avranno presumibilmente una metratura inferiore rispetto all'assegnata abitazione familiare, con conseguente attribuzione dei beni in esubero.

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