Procedura divisa in più lotti e ricorso cumulativo

10 Maggio 2021

Qualora sia proposto un ricorso cumulativo in assenza dei presupposti di cui all'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., il ricorso diviene ammissibile a seguito di rinunzia che restringa l'impugnazione ad uno solo dei lotti in gara.

Il caso. All'esito di una gara per l'affidamento di servizi di pulizia suddivisa in lotti, il r.t.i. secondo classificato nella graduatoria relativa a due lotti proponeva ricorso avverso le rispettive aggiudicazioni.

All'udienza camerale fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorrente dichiarava di voler rinunciare all'impugnazione per la parte del ricorso riguardante l'aggiudicazione di uno dei due lotti.

Il TAR dichiarava comunque il ricorso inammissibile, essendo stato proposto in via cumulativa rispetto ad aggiudicazioni relative a lotti distinti e con formulazione di motivi diversi.

Per ottenere la riforma della sentenza ha proposto appello il raggruppamento temporaneo.

La questione. Secondo l'appellante, il TAR aveva errato nel dichiarare inammissibile il ricorso perché, a fronte di un originario ricorso cumulativo relativo ad aggiudicazioni di distinti lotti della medesima gara, la rinuncia a una delle impugnazioni effettuata in udienza ben poteva valere a rendere ammissibile l'altra.

La soluzione: Il Consiglio di Stato ha affermato che, nei casi in cui sia proposto un ricorso cumulativo in assenza dei presupposti di cui all'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., il ricorso diviene ammissibile a seguito di rinunzia che restringa l'impugnazione ad uno solo dei lotti in gara.

A sostegno di tale conclusione il Collegio ha ricordato che i requisiti previsti dall'art. 120, comma 11-bis, c.p.a. per la proposizione di un ricorso cumulativo su più lotti costituiscono presupposti di ammissibilità dello stesso. Se è vero, quindi, che la proposizione di un ricorso cumulativo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende il ricorso inammissibile, d'altra parte si deve considerare che l'inammissibilità non è una sanzione cui la parte non può volontariamente sottrarsi, ma un impedimento alla pronuncia di merito che può essere superato nel corso del processo.

L'ammissibilità del ricorso rappresenta, invero, una condizione di decidibilità nel merito. Tale condizione, se originariamente assente, ben può sopravvenire in un momento successivo. Allo stesso modo, una ragione ostativa alla decisione può venire meno nel corso del giudizio, consentendo così al giudice di pronunciare nel merito.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha affermato che la rinuncia espressa dal ricorrente ad una delle domande cumulate (quella di annullamento dell'aggiudicazione di uno dei due lotti) nel ricorso originario aveva in realtà eliminato la condizione ostativa alla decisione di merito, rendendo il ricorso ammissibile. Non rileva, in senso contrario, né la circostanza che non fosse stata rilasciata un'espressa procura al difensore ai fini della rinuncia, trattandosi di rinuncia a singoli motivi d'impugnazione per la quale non è richiesta procura ad hoc, né che detta rinuncia non sia stata formalizzata con atto scritto, essendo sufficiente a tal fine apposita dichiarazione a verbale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.