Il rischio dell'illeggibilità, anche relativa, dei documenti informatici è sempre a carico dei concorrenti

12 Maggio 2021

Non è esercitabile il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui, in una procedura di gara telematica, uno dei file dell'offerta non sia leggibile con il programma di lettura comunemente in uso alla stazione appaltante, essendo onere del concorrente, oltre accertarsi della leggibilità del documento, specificare in sede di offerta stessa le procedure che la stazione appaltante deve svolgere per l'apertura di tale file, se risulta accessibile solo attraverso programmi diversi.

Il caso. La concorrente esclusa impugnava dinanzi al TAR Milano il provvedimento di aggiudicazione di una gara, indetta dal Comune di Malnate, per l'affidamento di “servizi di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e immobili comunali”, che disponeva la sua esclusione dalla stessa procedura di gara, in ragione del fatto che il file contenente l'offerta tecnica, da essa presentata, risultava non leggibile dai software in dotazione della stazione appaltante.

In particolare, la ricorrente asseriva l'illegittimità di tale provvedimento sotto diversi profili: per violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica secondo i quali nel caso di illeggibilità non assoluta, ossia non ascrivibile ad un errore del contraente, come nel caso di specie, dovrebbe essere la stazione appaltante ad accollarsi il rischio delle disfunzioni derivanti dalle modalità di presentazione delle offerte tecniche; per violazione dell'art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la stazione appaltante comunque avrebbe potuto effettuare il soccorso procedimentale sotto forma di lettura delle pagine della relazione tecnica mediante l'apertura del file con software diversi da quelli impiegati.

La soluzione giuridica. Il TAR ha respinto il ricorso. A tal proposito, in merito al primo motivo di doglianza, ha richiamato un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui è onere dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, di accertarne - secondo le regole dell'ordinaria diligenza - l'integrità e la leggibilità, proprio in considerazione di possibili inconvenienti legati ai programmi di apertura in uso dalla stazione appaltante (cfr. TAR Lazio, Roma, I-quater, 30 gennaio 2020, n. 1322).

Ne consegue che il rischio dell'illeggibilità anche relativa dei documenti informatici che le imprese inviano alla stazione appaltante è allocato in capo ai concorrenti. Più nel dettaglio, il TAR ha statuito che quando, come nel caso in esame, le regole della piattaforma di gara prevedano l'invio dei documenti in un certo formato (PDF) senza specificare il programma necessario per la loro lettura, le regole dell'ordinaria diligenza impongono che i files che compongono l'offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.

Tali regole impongono all'offerente, inoltre, nel caso in cui i files inviati possano aprirsi solo con programmi diversi, di specificare in sede di offerta le procedure che la stazione appaltante deve svolgere per l'apertura dei vari files.

Infatti, la caratteristica della piattaforma informatica è quella di standardizzare ed uniformare le modalità di svolgimento della gara, per cui se l'impresa concorrente sceglie di inviare files apribili con lettori diversi, in mancanza di una tipizzazione dei lettori del formato dei files da parte della legge di gara, è suo onere indicare alla stazione appaltante le caratteristiche tecniche della sua offerta e di specificare i diversi programmi necessari per aprire i suoi documenti.

Si tratta, infatti, di una situazione speciale creata dal partecipante alla gara, il cui onere non può che gravare sul medesimo.

Né può ritenersi che nel caso di specie la stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso procedimentale, sotto forma di lettura delle pagine della relazione tecnica mediante l'apertura del file con software diversi da quelli impiegati. In tal modo, infatti, si graverebbe la stessa di un onere sproporzionato, che le imporrebbe di farsi carico di ogni problema di apertura del file del concorrente.

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