Risarcimento del danno per perdita del bagaglio in caso di trasporto passeggeri

12 Maggio 2021

In caso di perdita del bagaglio trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico, il vettore è responsabile, salva la prova liberatoria. Ai fini del quantum risarcitorio, si applica la disciplina speciale della limitazione di responsabilità del vettore per i veicoli destinati ad uso pubblico e per gli autobus ad uso privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. 450/1985 e 412 cod. nav.
Massima

“In caso di perdita del bagaglio trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico, il vettore è responsabile ex recepto ai sensi dell'art. 1681 cod. civ., salva la prova liberatoria del vettore, e, ai fini del quantum risarcitorio, si applica la disciplina speciale della limitazione di responsabilità del vettore per i veicoli destinati ad uso pubblico e per gli autobus ad uso privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 450/1985 e 412 cod. nav. che non risulta esclusa neppure qualora vi sia dolo o colpa grave del vettore ma è prevista in ogni caso di perdita del bagaglio”.

Il caso

Tizio, dopo essere atterrato in aeroporto acquistava il biglietto della Società Alfa s.r.l. per il viaggio su autobus fino alla vicina stazione dei treni. L'accompagnatore di Tizio sistemava il bagaglio nell'apposito vano, lato autista, su indicazioni dello stesso conducente. Giunto a destinazione, Tizio si accorgeva del furto del proprio bagaglio che provvedeva a segnalare al conducente. Agiva dunque in giudizio contro la Società Alfa s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale per omesso controllo e supervisione da parte del conducente delle attività preparatorie ed accessorie del viaggio, allegando che il bagaglio conteneva beni per il valore complessivo di € 3.685,00.

Il Giudice di Pace accertata la sussistenza dei presupposti di responsabilità ex art. 2 Legge n. 450/1985 e dell'art. 412 cod. nav., condannava la convenuta al pagamento della somma di € 72,40 e, in compensazione parziale, alla refusione delle spese di lite.

La sentenza veniva appellata da Tizio il quale, tra l'altro, contestava l'omessa applicazione della disciplina del trasporto gratuito di cose ed in particolare gli artt. 1693 e 1696 c.c., che prevedono la responsabilità ex recepto del vettore per la perdita della cosa e la modalità di calcolo del danno, senza applicare la limitazione di responsabilità ove il danneggiato provi il dolo e la colpa grave del vettore.

La questione

La questione in esame è la seguente: accertato il furto del bagaglio in caso di trasporto di passeggero su autobus, deve applicarsi la disciplina relativa al trasporto di cose o quella relativa al trasporto di persone con la conseguente operatività del limite dell'importo risarcibile?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza del Tribunale in esame ha, correttamente, qualificato il contratto intercorso tra il vettore e il trasportato in un negozio di trasporto di persone, individuando così le norme da applicarsi alla fattispecie nell'art. 1681 c.c., il cui perimetro applicativo comprende altresì le cose che il viaggiatore porta con sé ma di cui non si era riservato la custodia. Pertanto, agli obblighi principali del vettore che trasporta passeggeri si aggiungono, quali prestazioni di carattere accessorio, la custodia e la cura del bagaglio che non sono, però, sufficienti a far sorgere un autonomo accordo contrattuale di trasporto di cose.

Vertendo il caso sulla responsabilità del vettore per veicolo destinato ad uso pubblico, il Tribunale di Milano, richiama quale lex specialis la specifica disciplina prevista dall'art. 2 della legge n. 450/1985 che espressamente prevede il limite risarcitorio per il caso di perdita o avaria del bagaglio al seguito del trasportato, circoscrivendo l'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, a quanto stabilito per il trasporto marittimo e aereo dalla legge n. 202/1954. Questa normativa ha modificato alcuni articoli del codice della navigazione, tra cui l'art. 412 cod. nav. in tema di responsabilità del vettore per il bagaglio, limitandola all'ammontare massimo “di lire dodicimila per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso”, fatta salva la dimostrazione che la perdita o le avarie siano derivate da causa non imputabile al vettore; invece “per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore”.

Pertanto, secondo il Giudice di seconde cure, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. 450/1985 e 412 cod. nav., la limitazione di responsabilità del vettore è prevista in ogni caso di perdita del bagaglio, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del vettore. Peraltro, il Tribunale ha precisato – in fatto – che dall'istruttoria svolta dal Giudice di pace non fosse emersa alcuna colpa grave del vettore nell'esecuzione del trasporto.

In aggiunta, il Giudice del gravame ritiene infondate le doglianze relative alla domanda di responsabilità extracontrattuale attesa la mancata prova del fatto illecito ascritto al conducente dell'autobus, visto che l'attore non ha neppure allegato che il conducente abbia rubato o distrutto il bagaglio, osservando che l'asserita mancata vigilanza sul bagaglio da parte del conducente “non integra un fatto illecito ma semmai un inadempimento e come tale deve essere, ed è stata, correttamente esaminata e valutata”. Invero, la responsabilità extracontrattuale è configurabile solo in quanto siano dedotti ed individuati specifici fatti e comportamenti del vettore o dei suoi preposti, essendo insufficiente a questo fine la richiesta di risarcimento per tutti i danni patiti a causa del rapporto contrattualmente eseguito.

La sentenza in commento si apprezza, in particolare, in quanto viene prospettata una interessante possibile questione di costituzionalità degli artt. 2 L. 450/1985 e 412 cod. nav. – che tuttavia non può essere sollevata per mancanza del requisito della rilevanza - là dove prevedono un limite di responsabilità del vettore del servizio di autobus indipendentemente dalla sussistenza del dolo o dalla colpa grave e, inoltre, non contemplano un aggiornamento automatico dell'importo monetario del limite risarcitorio per evitare che l'indennizzo diventi irrisorio in ragione dell'inflazione. Peraltro, nel caso di specie il passeggero assume lo status di consumatore, e a differenza del trasporto marittimo, in materia di trasporto di persone su autobus non è prevista la dichiarazione di valore da parte del mittente/passeggero.

Osservazioni

La sentenza in esame è di particolare momento non già per la soluzione offerta al thema decidendum – vale a dire l'inquadramento della fattispecie come trasporto di persone ex art. 1681 c.c. e non quale trasporto di cose, con conseguente applicazione degli artt. 1693 e 1696 c.c. - quanto per la prospettata possibile questione di costituzionalità degli art. 2 L. 450/1985 e art. 412 cod. nav.

Invero, in caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel rifiutare il concorso di due differenti discipline risarcitorie da applicarsi, eventualmente, l'una per il trasporto di persone e l'altra per il bagaglio introdotto dal viaggiatore sul veicolo, ritenendo che la semplice mancanza di disponibilità del bene non è certamente idonea a far sorgere un autonomo contratto di trasporto di cose e che l'obbligo di vigilare sul bagaglio consegnato in pendenza di un contratto di trasporto di persone deve configurarsi quale prestazioni di carattere accessorio agli obblighi principali del vettore che trasporta passeggeri (Cass. civ. Sez. III, 7 dicembre 2000, n. 15536).

Il Tribunale di Milano, dopo aver rammentato le pronunce della Corte costituzionale sul tema concernente i limiti legali alla responsabilità ex recepto del vettore terrestre per perdita o avaria di merce (Corte cost., 22 novembre 1991, n. 420; Corte cost., 14 marzo 2003, n. 71; Corte cost., 26 maggio 2005, n. 199) dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2 L. 450/1985 e 412 cod. nav. i quali, al pari delle norme dichiarate incostituzionali da dette pronunce, non dispongono un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento del danno causato dal vettore, che è invece fisso e insuperabile a fronte della progressiva svalutazione della moneta né contemplano deroghe in presenza di condotte gravemente colpose o accompagnate da dolo.

In particolare, l'art. 2 L. 450/1985, rinviando alla disciplina prevista agli artt. 412, comma 1, cod. nav., per il caso di bagaglio consegnato (con limite risarcitorio pari a lire 12.000 per kg di bagaglio consegnato chiuso) e all'art. 944, comma 2, cod. nav., per il caso di bagaglio non consegnato (con limite risarcitorio elevato a lire 1.995.000 dal d.p.r. del 7 marzo 1987, n. 701) potrebbe essere interessato da una misura di incostituzionalità. Invero, a differenza di quanto previsto per l'analoga norma che disciplina il bagaglio non consegnato (art. 944, comma 2, cod. nav.), il limite stabilito dall'art. 412, comma 1, cod. nav. ha carattere assoluto, non essendo prevista alcuna disapplicazione qualora il danno derivi da dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti, né un adeguato aggiornamento periodico del quantum risarcitorio rimasto fermo a quello originariamente fissato e ora chiaramente irrisorio. È pur vero che lo stesso art. 412, comma 1, cod. nav. contemplata una deroga all'assolutezza del limite risarcitorio in presenza di un'espressa dichiarazione di valore del bene trasportato, ma è evidente come tale previsione non sia per nulla idonea a consentire il riconoscimento di un'adeguata tutela al soggetto danneggiato, considerando che nella prassi tali condotte avvengono in un contesto del tutto deformalizzato.

Riferimenti
  • R. Calvo, La responsabilità contrattuale del vettore terrestre, Nuove Leggi Civ. Comm., 2009, 271;
  • A. Giordo, Responsabilità per perdita di bagaglio e quantificazione del danno, Danno e Resp., 2004, 403.

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