Quando va garantita la coesistenza tra il corpus normativo UE in materia di sottrazione di minori e quello stabilito dalle convenzioni internazionali

11 Maggio 2021

Se il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato in cui è stato condotto, al momento in cui venga presentata una domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la giurisdizione del tribunale adito deve essere determinata in conformità con le convenzioni internazionali applicabili o, in assenza in conformità con l'art. 14 di questi regolamenti.

L'articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza in materia di responsabilità genitoriale va interpretato nel senso che non è applicabile ad una fattispecie di sottrazione internazionale in cui sia accertato che il minore, al momento in cui venga presentata una domanda relativa alla responsabilità genitoriale, abbia acquisito la residenza abituale nello Stato terzo in cui è stato condotto. In tale ipotesi, la giurisdizione del tribunale adito dovrà essere determinata in conformità con le convenzioni internazionali applicabili o, in assenza di convenzioni, conformemente all'articolo 14 dello stesso regolamento. Una contraria interpretazione priverebbe di effetto le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1996 in caso di sottrazione di minori a favore di uno Stato terzo che è parte contraente di tale convenzione. Risulta da quanto precede che il corpus specifico di norme che il legislatore dell'Unione ha inteso stabilire mediante l'adozione del regolamento n. 2201/2003 riguarda le sottrazioni di minori da uno Stato membro all'altro.

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