Redazione Scientifica
12 Maggio 2021

In tema di soluzione giudiziale della crisi familiare, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell'area dei diritti a c.d. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al Giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale.

È quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11975/21, depositata il 5 maggio.

Il Tribunale di Sondrio, pronunciandosi sul ricorso proposto ex art. 9 l. n. 898/1970 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio congiunto, revocava l'assegnazione esclusiva all'ex moglie della casa coniugale in comproprietà e la contribuzione al 50% dell'ex marito per le spese relative all'abitazione, disponendo il versamento del contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne mediante versamento diretto alla stessa. Il Tribunale inoltre poneva a carico dei genitori il contributo per il pagamento delle spese straordinarie della suddetta figlia nella misura del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre, disponendo in favore di quest'ultima un assegno divorzile mensile di 1800 euro rivalutabile annualmente.

La Corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente il reclamo proposto dall'ex marito verso il decreto del Tribunale di Sondrio, disponendo in favore dell'ex moglie e a carico dell'ex marito la corresponsione dell'assegno divorzile dell'importo mensile di 1000 euro, senza obbligo di restituzione delle somme già ricevute in precedenza, rimodulando l'assegno stesso ad euro 1800, a decorrere dal momento in cui l'ex moglie avrebbe lasciato la casa coniugale.

L'ex marito ricorre in Cassazione, assumendo, tra i vari motivi ed in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la Corte d'Appello, con motivazione carente, avrebbe ritenuto erroneamente insussistente il vizio di ultra petizione; l'ex moglie, infatti, nell'opporsi alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, aveva chiesto in primo grado l'assegno divorzile di 1000 euro, senza svolgere alcuna domanda subordinata.

Il motivo viene ritenuto fondato, essendo incontroverso che alla ex coniuge sia stato riconosciuto dal Tribunale, a titolo di assegno divorzile, un importo superiore a quello che quest'ultima aveva chiesto. Tutto ciò poi confermato dalla Corte d'Appello.

A riguardo la Cassazione ha già avuto modo di affermare che a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano la prole, quelle afferenti aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda. La domanda a contenuto patrimoniale concernente i rapporti tra i coniugi, quale quella di assegno divorzile, deve contenere, a pena di inammissibilità, il petitum richiesto al Giudice, atteso che tutto ciò che riguarda direttamente i rapporti economici di dare ed avere tra i coniugi presuppone l'iniziativa della parte interessata, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla quota del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale (Cass. n. 11061/2011 e Cass. n. 4205/2006).

Nel caso di specie non è stata proposta dall'ex moglie una domanda subordinata correlata alla revoca dell'assegnazione della casa familiare o al venir meno di altri benefici economici. I Giudici di merito hanno erroneamente aumentato l'importo dell'assegno divorzile richiesto, rimarcando che l'aumento suddetto compensava benefici economici venuti meno. E ciò non risulta corretto poiché le suddette circostanze non potevano essere prese in considerazione ufficiosamente senza che vi fosse allegazione e domanda sul punto da parte dell'ex coniuge beneficiario, con una pronuncia esorbitante del petitum azionato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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