L'anticipata pubblicazione del dispositivo può essere richiesta anche tramite le note di udienza

Paolo Provenzano
14 Maggio 2021

Nel rito speciale relativo ai contratti pubblici le parti, anche dopo le novità introdotte dal Decreto semplificazioni, possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo ex art. 119, comma 5, c.p.a. Tale richiesta può essere avanzata anche tramite le note di udienza sostitutive della discussione orale.

Sulla controversa possibilità di chiedere la pubblicazione del dispositivo di udienza nel rito appalti post Decreto Semplificazioni. Come si è già in altra sede osservato (news P. Provenzano, in data 9 novembre 2020), a seguito delle ultime modifiche apportate all'art. 120 c.p.a. (id est l'obbligo in ogni caso di pubblicare la sentenza o il dispositivo di sentenza entro quindici giorni dalla celebrazione dell'udienza), un certo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che sia in radice venuta meno nel rito speciale relativo ai contratti pubblici la possibilità di richiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, prevista in generale dall'art. 119, comma 5, c.p.a.

Si è infatti ritenuto che in tali vertenze l'art. 120 “non sembr(i) più rimettere alle parti la scelta in ordine alla pubblicazione anticipata del dispositivo” (Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2020, n. 6732). E ciò perché il legislatore ha da ultimo inteso garantire altrimenti le esigenze di celere definizione del giudizio prevedendo che di regola il Giudice debba pubblicare entro quindici giorni la sentenza completa di motivazione e dispositivo.

Sul principio di diritto ricavabile dalla sentenza che si segnala. A diverse conclusioni è giunto il Consiglio di giustizia amministrativa, che, con la pronuncia in oggetto, ha di contro implicitamente ritenuto che la disciplina di cui al comma 5 dell'aart. 119, c.p.a. continui ancora oggi a trovare applicazione anche nel rito speciale appalti.

La sentenza in parola risulta di particolare interesse anche sotto altro profilo. Con essa, infatti, si è ritenuto altresì che l'art. 119, comma 5, c.p.a. debba essere evolutivamente interpretato nel senso che la richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo (che la norma de qua descrive quale richiesta orale formulata in occasione dell'udienza di discussione) possa essere eventualmente formulata anche per iscritto nelle note di udienza, ex artt. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e 25, d.l. n. 137 del 2020, sostitutive della discussione orale.

Come si legge infatti nella pronuncia in commento, “dalla equiparazione della trattazione con contraddittorio scritto a quella orale da remoto contenuta nella legislazione emergenziale per contrastare il fenomeno pandemico” non può che discendere “la ritualità della dichiarazione predetta resa nelle note di udienza (chè altrimenti argomentando – per tacere d'altro - si obbligherebbe la parte processuale che ha interesse a formulare tale richiesta a dovere sempre e comunque chiedere la discussione orale, il che, invece, costituisce mera eventualità rimessa alla discrezionale valutazione della strategia defensionale)”.