Il definitivo tramonto del tenore di vita nell'attribuzione dell'assegno divorzile
17 Maggio 2021
Quanto sopra è stato ribadito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11798/21, depositata il 5 maggio.
L'assegno di divorzio e il tenore di vita. La Corte d'Appello di Roma riconosceva all'ex coniuge l'assegno divorzile sulla base dell'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Sulla base di una disparità economica tra le parti considerata rilevante, la Corte d'Appello riteneva che i mezzi a disposizione della ex coniuge non fossero adeguati a consentirle di mantenere con le sue sole risorse l'analogo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, così, riconosceva il diritto all'assegno divorzile.
L'addio al tenore di vita. A fronte di una pronuncia così “distonica” rispetto al più recente ed ormai consolidato orientamento in materia di assegno divorzile, a seguito delle Sezioni Unite 18287/2018, la Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza impugnata, ribadisce e chiarisce l'attuale stato dell'arte in materia che ha portato ad un completo abbandono del tenore di vita quale criterio di riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'importanza delle scelte personali. Come noto, l'orientamento consolidato valorizza le scelte personali dei coniugi durante il corso della vita matrimoniale, l'autoresponsabilità, l'indipendenza e autosufficienza economica.
La natura composita dell'assegno divorzile. A differenza della separazione, il divorzio estingue il vincolo coniugale e l'assegno divorzile ha natura assistenziale, perequativo e compensativo che deriva direttamente dal principio di solidarietà post-coniugale. Oggi, pertanto, a differenza che nel passato ove veniva data rilevanza al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, per il riconoscimento al diritto all'assegno bisogna tener conto delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, dell'autosufficienza economica, del contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare, delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
Fonte: dirittoegiustizia.it |