Come convertire il permesso studio in permesso di lavoro per un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia?

Federico Colangeli
19 Maggio 2021

Procedimento amministrativo per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro: la specifica ipotesi del cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.

Qual è la procedura amministrativa corretta per la conversione di un permesso di studio in permesso lavorativo a favore di uno straniero, già regolarmente presente in Italia dalla minore età? Quali sono gli esatti riferimenti normativi applicabili nella relativa fattispecie?

L'art. 32, d.lgs. n. 286/1998 (c.d. T.U. Immigrazione), rubricato “Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età” prevede che, al compimento degli anni diciotto, allo straniero, già regolarmente presente in Italia, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro (assimilabile, per le ragioni che ne giustificano il rilascio, al permesso di attesa occupazione, N.d.A.) oppure di lavoro subordinato / autonomo.

Con specifico riferimento al permesso per motivi di studio, l'art. 14, d.P.R. n. 394/1999, in tema di “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, stabilisce al comma 4, che al titolare dello stesso è consentito anche di svolgere attività lavorativa subordinata in modalità part time, vale a dire per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e, in ogni caso, per un periodo complessivo, che non oltrepassi le 1.040 ore per singolo anno.

L'art. 6, comma 1, TUI contempla, invece, la convertibilità del permesso di studio in quello di lavoro, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'art. 3, comma 4 dello stesso Testo normativo (c.d. Decreto Flussi), secondo le specifiche modalità fissate dal regolamento di attuazione.

A tale ipotesi si riconduce la conversione in “quote”, dal momento che il cittadino extracomunitario potrà mutare il proprio permesso da studio a lavoro subordinato / autonomo, esclusivamente in presenza delle quote assegnate dall'annuale decreto flussi, mediante inoltro telematico di apposito modello allo Sportello Unico Immigrazione (c.d. S.U.I.) presso la Prefettura competente territorialmente.

Quest'ultimo Ufficio, previe le opportune verifiche sulla disponibilità o meno delle quote previste con l'annuale d.P.C.M., convocherà, presso di sé, il datore e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in caso di richiesta di conversione in permesso per attività lavorativa subordinata oppure, nell'ipotesi di lavoro autonomo, rilascerà la specifica certificazione prevista agli artt. 6 e 26 del d. lgs. n. 286/1998.

L'art. 14, sopra già menzionato e rubricato “Conversione del permesso di soggiorno”, introduce al seguente comma 5 la peculiare ipotesi di conversione del permesso “extra quote”, rilevante ai fini dei quesiti in trattazione.

È opportuno, pertanto, riportare in questa sede il testo integrale della disposizione normativa citata: «Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.

La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia».

In considerazione di quanto sopra, il titolare del permesso di studio, il quale, durante la minore età, aveva già beneficiato di un titolo di soggiorno per motivi familiari, per affidamento o per minore età, potrà ottenere la conversione per motivi di lavoro subordinato / autonomo, in qualunque momento, senza, dunque, dover attendere l'emanazione del Decreto Flussi nell'anno di riferimento e senza, a maggior ragione, dover richiedere allo S.U.I. la verifica della disponibilità delle quote annuali disponibili.

Tuttavia, lo scrivente ritiene che sarà ugualmente necessario presentare telematicamente l'apposito modulo allo Sportello interessato, affinché quest'ultima struttura possa, da una parte, predisporre il contratto di soggiorno, che verrà in seguito stipulato tra gli interessati e dall'altra, segnalare all'Ente competente la necessità di decurtare il relativo posto disponibile nell' “emanando” Decreto Flussi dell'anno immediatamente successivo, come sancito a livello legislativo.

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