Il rinvio a giudizio e le misure di self cleaning

Redazione Scientifica
17 Maggio 2021

Il rinvio a giudizio del legale rappresentante di una società concorrente, ancorché non espressamente contemplato...

Il rinvio a giudizio del legale rappresentante di una società concorrente, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, può incidere sulla moralità professionale dell'impresa (T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 febbraio 2020 n. 203) e non occorre una motivazione particolare per disporre l'esclusione quando le condotte ascritte al legale rappresentante (per i reati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio) sono suscettibili ictu oculi di incidere sulla trasparenza e l'imparzialità delle procedure di gara e, quindi, sull'affidabilità dell'impresa mentre spetta a quest'ultima dimostrare l'estraneità dell'interessato ai fatti ascrittigli.

E' invece obbligo della stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dalla società concorrente in epoca antecedente all'indizione della gara al fine di prevenire successivi eventi in grado di incidere sulla sua affidabilità professionale e tale valutazione non può essere effettuata solo in sede processuale con memoria difensiva. Le argomentazioni in essa contenute non possono infatti essere prese in considerazione perché costituiscono inammissibile motivazione postuma del provvedimento amministrativo (sull'inammissibilità della motivazione postuma, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2020 n. 5719; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 11 febbraio 2021 n. 388; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 4 gennaio 2021 n. 98).

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