L'onere informativo e collaborativo del concorrente vige solo al momento della presentazione dell'offerta

Redazione Scientifica
17 Maggio 2021

Tanto la “falsità della documentazione o delle dichiarazioni”, di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), quanto la “falsità delle informazioni”...

Tanto la “falsità della documentazione o delle dichiarazioni”, di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), quanto la “falsità delle informazioni” o delle “informazioni dovute” tipizzate dal comma 5, lett. c-bis), postulano la necessaria conoscenza da parte del concorrente - al momento della presentazione della documentazione richiesta ai fini della partecipazione alle gare pubbliche - della contrarietà al vero di quanto dichiarato. Se è vero che esiste un obbligo informativo e collaborativo in capo al concorrente al momento della presentazione dell'offerta, è vero anche che lo stesso non si estende fino al punto di imporre anche una posteriore attività comunicativa di continuo aggiornamento della stazione appaltante relativamente alle sopravvenute vicende che riguardano il candidato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.