È illegittima l'aggiudicazione ad un professionista che non ha competenze professionali di settore specifiche evincibili dal bando

19 Maggio 2021

È illegittima l'aggiudicazione dell'appalto in capo ad un professionista che non ha le competenze specifiche evincibili dalla lex specialis, considerato che la progettazione oggetto di appalto richiedeva, evidentemente, competenze professionali di settore molto specifiche.

Il caso. La vicenda trae origine dall'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu, sull'Isola dell'Asinara, a garanzia dell'equilibrio della lecceta, per il quale erano richieste le categorie “Servizi/Servizi professionali- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, ad un architetto, controinteressato nel giudizio.

Il secondo classificato, nonché ricorrente studio professionale, i cui componenti sono tutti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi o Forestali tenuto dall'Ordine Professionale di Roma, ha impugnato gli esiti dell'anzidetta procedura concorsuale ritenendo che l'oggetto della selezione concernesse competenze professionali esclusive dei dottori Agronomi e/o Forestali e non potesse estendersi agli architetti in difetto di una specifica preparazione di questi ultimi in materia agronomica e forestale.

La soluzione. Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che dalla combinata lettura del disciplinare di gara e del capitolato speciale era possibile evincere che la progettazione oggetto di appalto richiedeva, evidentemente, competenze professionali di settore molto specifiche riconducibili in via pressoché esclusiva a quelle dei Dottori Agronomi e/o Forestali, come delineate dall'art. 2 della l. 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), nel testo sostituito dall'art. 2, l. 10 febbraio 1992, n. 152.

Dunque sebbene per partecipare alla gara occorreva essere un “Agronomo/Forestale, o altro tecnico abilitato”, ha errato la S.A. laddove ha compreso nella residuale categoria del “tecnico abilitato” un architetto che, in realtà, alla stregua dei contenuti dell'appalto, non evidenzia il possesso di alcuna delle competenze necessarie all'espletamento dell'incarico, non avendo il medesimo neanche dimostrato di avere comunque acquisito un livello di competenza specifica correlata al contenuto dell'appalto tale da consentire di ricomprendere il suo profilo tra i tecnici abilitati ai quali era consentita la partecipazione alla selezione.

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