Il danno non patrimoniale: la componente “sofferenza biologica correlata” e quella da “sofferenza interna”

Enrico Pedoja
20 Maggio 2021

Posto che all'interno danno morale è possibile distinguere una componente di sofferenza correlata ed una di natura strettamente interna, al fine della relativa liquidazione è possibile integrare la valutazione della sofferenza soggettiva effettuata dal C.T.U. medico legale con il sistema di parametrazione in uso secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Venezia.
Massima

Posto che all'interno danno morale, ontologicamente distinto da quello biologico, è possibile distinguere una componente di sofferenza correlata ed una di natura strettamente interna, al fine della relativa liquidazione è possibile integrare la valutazione della sofferenza soggettiva effettuata dal C.T.U. medico legale con il sistema di parametrazione in uso secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Venezia, che prevedono una scala descrittiva di cinque livelli in grado di prendere in esame non solamente la sofferenza empirica, ma anche quella più intima e non altrimenti oggettivabile in termini di patema d'animo, turbamento, shock legato all'evento traumatico.

Il caso

Nella vicenda esaminata dal Tribunale l'attore aveva esposto che trovandosi una sera in discoteca era intervenuto in una zuffa tra la sua compagna e un'amica del convenuto, ma era stato aggredito da quest'ultimo, che con un morso gli aveva staccato il labbro inferiore.

L'attore portato in al Pronto Soccorso dell'ospedale locale, dove era posta diagnosi di “distacco del labbro inferiore da riferito morso umano”, era stato trasportato presso diverso nosocomio per essere sottoposto a intervento di ricostruzione del labbro.

La questione

In presenza di un fatto di reato produttivo di un danno biologico è possibile liquidare autonomamente il danno morale? In caso positivo, le diverse possibili componenti del danno morale come possono essere liquidate secondo il metodo tabellare in uso al fine di pervenire ad una liquidazione aderente alla specifica fattispecie?

Le soluzioni giuridiche

Considerato che l'attore al termine di una serata in discoteca aveva subito il distacco traumatico del labbro inferiore “da morso umano” che aveva comportato un disagio nel relazionarsi con la propria nuova immagine e, tenuto conto del carattere doloso e della brutalità della condotta delittuosa, nonché della componente sanzionatoria insita nel danno morale, sul coacervo del danno biologico liquidata è stata applicata la maggiorazione del 40% a titolo di danno morale corrispondente al livello III della scala in uso.

Osservazioni

Nel caso di specie il C.T.U. con riferimento alla componente sofferenza soggettiva ha riferito che questa è stata di grado medio nella malattia e medio-lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati.

Siffatta parametrazione effettuata sulla scorta di condivisibile criteriologia medico legale, deve essere integrata con il sistema di parametrazione in uso secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Venezia che prevedono una scala descrittiva di cinque livelli in grado di prendere in esame non solamente la sofferenza empirica, ma anche quella più intima e non altrimenti oggettivabile in termini di patema d'animo, turbamento, shock legato all'evento traumatico.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, posto che l'attore al termine di una serata in discoteca ha subito il distacco traumatico del labbro inferiore “da morso umano” che ha comportato un disagio nel relazionarsi con la propria nuova immagine, considerato il carattere doloso e la connotazione brutale della condotta delittuosa nonché la componente sanzionatoria insita nel danno morale, appare possibile applicare sul coacervo del danno biologico la percentuale del 40% corrispondente al livello III della scala in uso, ossia il livello c.d. “marcato”.

*** Approfondimento medico-giuridico ***

Qualsiasi Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale (presente o futura) si fonda sul parametro di disfunzionalità, cioè l'invalidità permanente. Da questo derivano le "poste risarcitorie" di danno non patrimoniale: quella relativa al grado di invalidità permanente e quella relativa alla "componente di sofferenza correlata" cioè l'effettiva la ricaduta dinamico relazionale che - presuntivamente - affligge qualsiasi danneggiato portatore di una determinata condizione menomativa.

Posta “biologica“ del danno non patrimoniale che va distinta dal concetto di "danno morale" soggettivo intimo, di fatto tecnicamente “non standardizzabile”, e afferente ad elementi di rilevanza giuridico processuale relativi '"evento illecito” in sè considerato: componente di danno non patrimoniale che – come giustamente affermato nelle recenti Sentenze della Cassazione - non hanno alcun rapporto ne' derivazione, ai fini liquidativi, con la realtà clinico- menomativa accertata in sede medico legale, risultando tecnicamente condivisibile la scelta liquidativa citata in Sentenza ai fini di un integrale risarcimento del “ danno non patrimoniale“.

Qualsiasi tabella di liquidazione basata sull'esclusivo riferimento alla "disfunzionalità" (che può accertare il solo medico legale) deve differenziare e modulare - in linea con gli orientamenti già espressi in SIMLA - anche i correlati aspetti "qualitativi" della menomazione, che spesso – come dimostrato in una nostra recente indagine Casistica, pubblicata su SIMLA e afferente all'esame di oltre 2800 CTU che prevedevano la stima del grado di “sofferenza correlata“ – non coincidono col grado di invalidità permanente definito secondo Barème.

Di qui la necessità di una modulazione "per gradi del correlato sofferenza" fondamentale per un inquadramento della tabella di liquidazione ai fini risarcitori, utilizzabile anche in sede "Stragiudiziale".

L'alternativa sarebbe il caos liquidativo, essendo impensabile che ogni vertenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, allorchè il danno morale dinamico relazionale- menomazione correlato non abbia un “range” tecnico parametrabile, debba trovare composizione solo in corso di Contenzioso Giudiziario: in particolar modo per la consistente casistica di danni RC auto ed in Responsabilità Sanitaria compresi tra il 5 ed il 34%.

Ipotesi che potrebbe realizzarsi interpretando ”letteralmente” le recenti Sentenze della Cassazione nelle quali si afferma – sommariamente - che il “danno morale” non attiene alle competenze valutative del medico legale

Quali prospettive per la Nuove Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale?

Sulla scorta di quanto fin qui considerato, il problema contingente riguarda l'attuale proposta normativa relativa ai criteri di scelta dei "parametri incrementativi del danno morale“, sostanzialmente rapportabili alla sola disfunzionalità biologica, i quali – dall'esame della bozza di DPR - risulterebbero eccessivamente restrittivi e non in linea con quelli utilizzati – seppure in via discutibilmente automatica – per la componente di personalizzazione presente nelle tabelle di Milano.

Coefficienti che dovrebbero essere concettualmente e proporzionalmente rapportabili solo alla componente qualitativa del danno biologico accertato dal medico legale, cioè ai comuni aspetti di interferenza esistenziale sul fare e sentire "dinamico relazionali" connessi a quella determinata menomazione obiettivata in sede di accertamento medico legale.

Se poi l'intento del legislatore fosse quella di avere comunque una tabella di liquidazione oggettivamente “onnicomprensiva” di tutte le possibili componenti di danno morale conseguenti a lesione dell'integrità psico-fisica (“biologiche e “ non biologiche”), si potrebbe iniziare a considerare anche altri riferimenti normativi, quali ad esempio quelli desumibili – pur in uno specifico contesto normativo – dall'articolo 4 del DPR 30 ottobre 2009, n. 181 (criteri medico legali per l'accertamento e determinazione dell'invalidità e del danno biologico e danno morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi) che prevedono un incremento dell'indennizzo per “danno morale “ fino ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

Il paralogismo liquidativo giuridico per la liquidazione del danno non patrimoniale di “lieve entità”

Le considerazioni fin qui espresse impongono - peraltro -un momento di riflessione sulla effettiva attuale "validità'" accertativa del Barème delle Micro, ove si presuma giuridicamente (secondo un precedente principio espresso nell'Ordinanza della Corte Costituzionale nel Novembre 2014) che fino al 9% di Invalidità permanente la componente di sofferenza morale menomazione correlata sia compresa nella invalidità permanente accertata.

Qualsiasi Specialista medico legale sa che questo - tecnicamente - è un puro "sofismo" giuridico, tecnicamente contestabile proprio in considerazione delle risultanze della Nostra recente indagine Casistica applicativa di CTU: “anomalia tecnica” che andrebbe corretta, integrando gli stessi presupposti liquidativi applicabili per i postumi di entità superiori al 9%, ovvero modificando gli stessi parametri del Barème - come peraltro era già a suo tempo previsto nel Disegno di Legge sulla concorrenza del 17.3.2015 (Nota 4 del paragrafo 3 dell'art. 7) in caso di ulteriori evoluzioni della dottrina medico giuridica) e a suo tempo confermato nello stesso DM 3/7/2003 che prevede, testualmente, la necessità di Revisione della tabella… " in caso di nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della dottrina."

Ciò, soprattutto, in considerazione della “obbligatorietà” applicativa del Barème di Legge, non solo in ambito di RC auto (motivata da obblighi assicurativi connessi alla circolazione stradale), ma anche in contesto di Responsabilità Sanitaria, dovendosi contestualizzare in tale ambito anche la coesistete ed evidente anomalia liquidativa dei Parametri monetari della inabilità temporanea biologica (ascrivibili autonomamente alla gravità clinica della lesione e del suo decorso), ove ancorati apoditticamente all'entità della successiva stabilizzazione clinica (cioè al limite del 9% di invalidità permanente).

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