L'erronea indicazione dei costi di manodopera non può comportare l'automatica esclusione dalla procedura di gara

Tommaso Cocchi
21 Maggio 2021

L'eventuale sottostima dei costi della manodopera non giustifica l'esclusione automatica dell'operatore atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo all'assoluta mancata indicazione nell'offerta degli stessi costi, ovvero dall'incongruità dell'offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia.

Il caso. All'esito di una procedura per l'affidamento di servizi assistenziali la terza classificata proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo lamentando l'illegittimità dell'atto di aggiudicazione nonché dei suoi atti presupposti.

In particolare la ricorrente, per quel che qui rileva, si doleva della violazione dell'obbligo di indicazione dei costi di manodopera di cui all'art. 95, comma 10 nonché del principio di immodificabilità dell'offerta. Invero l'aggiudicataria, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura avendo omesso di indicare separatamente nella propria offerta alcuni costi della manodopera, integrati successivamente in sede di giustificativi in occasione del sub procedimento di anomalia.

La soluzione del TAR Lazio. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato della stazione appaltante nonché dell'impresa aggiudicataria. Con particolare riferimento alle censure relative all'indicazione dei costi della manodopera, il Collegio precisava che nella fattispecie non ricorresse un'ipotesi di “omessa indicazione” di tali costi nell'offerta economica, bensì di un'inesattezza dell'indicazione degli stessi. Conseguentemente, secondo il Collegio, le precisazioni sulla “composizione algebrica” del costo della manodopera indicato negli atti di gara non avrebbero potuto essere motivo di esclusione automatica dell'aggiudicataria, in quanto l'art. 95 comma 10 del Codice commina la sanzione espulsiva nelle sole ipotesi in cui sia mancata indicazione dei costi di manodopera e di sicurezza aziendale e non anche nei casi di una loro imprecisa indicazione.

In ragione di ciò, ad avviso del Collegio, del tutto correttamente la stazione avrebbe consentito di rettificare l'indicazione dei costi all'impresa in corso di giustificativi, senza che tale operazione consistesse in una rideterminazione dell'offerta economica né un'alterazione del suo valore.

A tal proposito il TAR, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8222; Id., sez. V, 7 marzo 2020, n. 1918), ha ribadito che «l'eventuale sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell'articolo 95 comma 10 non giustifica l'applicazione della sanzione espulsiva atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo all'assoluta mancata indicazione nell'offerta degli stessi costi aziendali ovvero dall'incongruità dell'offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia […], dovendo viceversa ritenersi giustificata l'adozione di differenziati criteri di appostamento dei costi nel caso giustappunto di prestazioni contraddistinte da portata generale e - per così dire - “trasversale” […] ovvero nel caso della natura eccentrica della specifica voce di costo ancorché riferita all'ampia categoria delle spese di personale».

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