Redazione Scientifica
21 Maggio 2021

Nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, sussiste un conflitto di interessi del minore verso i genitori con la conseguenza che, laddove non sia stato nominato un tutore provvisorio, deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.p.. In mancanza, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c..

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11786/21, depositata il 5 maggio.

La Corte d'Appello di Perugia aveva confermato il decreto con cui il Tribunale, adito dalla madre ex art. 337-quinquies c.c. per la revisione delle disposizioni inerenti all'affido del figlio minore, aveva sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di un minore, sospendendo inoltre gli incontri madre-figlio. Il Tribunale aveva inoltre nominato un tutore per il minore con ampi poteri in materia di cura, istruzione e salute dello stesso, tale tutore non era stato tuttavia evocato in sede di reclamo.
La pronuncia è stata impugnata dalla madre dinanzi alla Corte di Cassazione.

Rispetto all'esame del merito dei motivi del ricorso, risulta preliminare la valutazione circa la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio.
La giurisprudenza ha infatti già affermato che nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, sussiste un conflitto di interessi del minore verso i genitori con la conseguenza che, laddove non sia stato nominato un tutore provvisorio, deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (v. Cass. civ. n. 5256/2018). In mancanza, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c..

La situazione venutasi a creare nella vicenda in esame presenta però una peculiarità in quanto il procedimento inizialmente promosso dalla madre non aveva ad oggetto i provvedimenti espressamente indicati dall'art. 336 c.c., ovvero quelli di declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.), di reintegrazione nella potestà genitoriale (art. 332 c.c.), di limitazione della potestà genitoriale (art. 333 c.c.) e di rimozione dell'amministratore del patrimonio del minore o di riammissione (art. 334 e 335 c.c.).

Il procedimento si era dunque correttamente instaurato secondo le regole ordinarie e il Tribunale aveva giustamente nominato un tutore provvisorio nel momento in cui ha adottato un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale dei genitori. Ciononostante, il tutore, che avrebbe dovuto assumere la veste di litisconsorte necessario, non venne evocato in giudizio in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello e neppure in sede di ricorso di legittimità. Ne risulta una lesione dell'integrità del contraddittorio che porta la Suprema Corte a dichiarare la nullità del procedimento di reclamo e del provvedimento impugnato. La questione viene rinviata alla Corte d'Appello di Perugia.

Fonte: dirittoegiustizia.it