I limiti del sindacato sulle valutazioni di merito della commissione giudicatrice

22 Maggio 2021

Le valutazioni di merito della commissione giudicatrice, quando fondate su un apposito approfondimento istruttorio circa la completezza dell'offerta dell'aggiudicatario in funzione della corretta esecuzione dell'oggetto di gara, resistono alle censure del ricorrente, laddove basate sull'inammissibile pretesa del ricorrente medesimo di esercitare un sindacato di merito e quindi di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della commissione.

Il caso. All'esito di una procedura di gara indetta per la fornitura in modalità full service di sistemi diagnostici, la concorrente, seconda graduata, contestava, con riferimento al lotto 1, avente ad oggetto l'esecuzione di test di chimica clinica e virologici per lo screening dei donatori, la mancata esclusione dell'aggiudicataria, asserendo che la stessa avrebbe offerto controlli inidonei rispetto a quanto richiesto dal capitolato di gara.

La soluzione offerta dal TAR. Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che i mezzi di controllo offerti dalla aggiudicataria erano stati oggetto di un attento approfondimento istruttorio da parte della stazione appaltante, la quale aveva posto in essere una verifica sulla completezza dell'offerta in funzione del corretto funzionamento del sistema analitico oggetto dell'appalto.

In particolare, il g.a. ha rilevato come “la controinteressata [abbia] chiarito di avere offerto, da un lato, reagenti e consumabili in quantità idonea a garantire l'esecuzione degli esami indicati in capitolato, dall'altro i controlli richiesti dal capitolato in quantità congrua”, sottolineando altresì chela concorrente aveva specificato che l'esigenza di fornire due diverse tipologie di controllo, ossia controllo di calibrazione e controllo della seduta analitica, sussisteva “solo laddove il fornitore [avesse ritenuto] indispensabile l'utilizzo dei propri controlli per la verifica di calibrazione”.

Il collegio, quindi, ha chiarito che la censura “in verità ingiustificatamente travalica in un inammissibile sindacato di merito delle ragionevoli ed approfondite valutazioni della commissione giudicatrice”, giacché (i) “pretende di desumere presunte prescrizioni a pena di esclusione relative alla tipologia di controlli prescritti facendo una ingiustificata crasi di due disposizioni contenute … [nel] capitolato che hanno, in verità, la prima ad oggetto i reagenti e i materiali di consumo (che devono essere sufficienti a garantire anche l'esecuzione dei controlli quali che essi siano) e la seconda i controlli veri e propri”; (ii) “dal testo si evince solo che sono espressamente richiesti controlli di qualità di “parte terza” e controlli interni senza, per questi ultimi, esplicitare, tanto meno a pena di esclusione, che gli stessi debbano necessariamente essere prodotti dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura o da un soggetto terzo”. In altre parole, secondo il g.a., l'aggiudicataria aveva ampiamente chiarito che i controlli offerti erano idonei sia per la calibrazione dello strumento che per il controllo della seduta analitica; si trattava, quindi, di una giustificazione di merito supportata da dichiarazioni dei produttori che la commissione, con valutazione di merito di sua caratteristica competenza, aveva, dopo approfondita istruttoria, ritenuto condivisibile.

In conclusione, il Collegio, nel ritenere infondato il ricorso, ha evidenziato come lo stesso si fondasse su una inammissibile pretesa della seconda graduata di esercitare un sindacato di merito, sovrapponendo – indebitamente - le proprie valutazioni a quelle della commissione.

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