Domicilio digitale: ai fini processuali deve essere indicata una PEC censita nel ReGIndE
25 Maggio 2021
La Corte di Cassazione, pronucniandosi su una domanda di indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975 da parte di una lavoratrice impiegata presso il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali (MIPAAF), con la sentenza n. 12345/21, depositata il 10 maggio, ha ribadito che ai fini processuali deve essere utilizzato quale “domicilio digitale” qualificato e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo PEC censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 d.m. n. 44/2011 (ReGIndE) ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. Ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorchè indicato dal difensore nell'atto processuale.
(Tratto da: Diritto e Giustizia) |