Domicilio digitale: ai fini processuali deve essere indicata una PEC censita nel ReGIndE

Redazione scientifica
25 Maggio 2021

Non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorchè indicato dal difensore nell'atto processuale.

La Corte di Cassazione, pronucniandosi su una domanda di indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975 da parte di una lavoratrice impiegata presso il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali (MIPAAF), con la sentenza n. 12345/21, depositata il 10 maggio, ha ribadito che ai fini processuali deve essere utilizzato quale “domicilio digitale” qualificato e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo PEC censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 d.m. n. 44/2011 (ReGIndE) ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.

Ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorchè indicato dal difensore nell'atto processuale.

(Tratto da: Diritto e Giustizia)

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