Criteri di valutazione e formulazione dell'offerta in una gara per l'affidamento di un servizio di tesoreria

Carlo M. Tanzarella
25 Maggio 2021

In una controversia relativa ad una procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente territoriale, il TAT per la Toscana ha esaminato diverse questioni concernenti le modalità di formulazione e documentazione dell'offerta, oltreché la disciplina dei criteri di valutazione di questo genere di commesse.

Il caso. Con decisione n. 751/2021, il Tar per la Toscana ha respinto il ricorso proposto da Intesa San Paolo S.p.A. per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, in favore di Unicredit S.p.A., della gara indetta da Città Metropolitana di Firenze per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente.

In uno all'atto terminale del procedimento e ai relativi atti presupposti, la ricorrente ha gravato anche la determinazione di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione già per l'innanzi disposta in proprio favore.

Ha quindi proposto articolate censure dirette, in via principale, ad ottenere l'affidamento della commessa e, in via subordinata, a vedere caducata l'intera gara.

La discordanza tra offerta tecnica ed economica. Rientra nel primo insieme il motivo cui tramite la ricorrente ha contestato che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la discordanza tra indicazioni contenute nell'offerta economica – ove erano state proposte commissioni pari a zero per l'uso di carte di credito di qualunque circuito – e quelle recate dall'offerta tecnica – ove era precisato che l'adesione ad alcuni circuiti di carte di credito avrebbe richiesto all'Amministrazione la sottoscrizione di apposite richieste di convenzionamento alle condizioni economiche stabilite dai gestori.

Il Tar ha respinto tali ragioni di doglianza, sul rilievo che la l'esclusione dalla gara costituisce sanzione adeguata solo nel caso di insanabile contrasto fra le diverse parti dell'offerta, tale da rendere l'offerta medesima perplessa e indeterminata, e non invece allorché le discordanze siano solo apparenti e possano essere risolte in via interpretativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 1143).

Nel caso di specie, secondo il Collegio, l'offerente ha inteso applicare all'Ente le commissioni indicate nella propria offerta economica, facendosi direttamente carico dei costi di attivazione di alcuni circuiti.

La documentazione dell'offerta ai fini dell'attribuzione del punteggio. Con altro motivo, la ricorrente si è doluta della mancata assegnazione in proprio favore del punteggio relativo ad alcuni elementi di valutazione, consistenti in pregresse attività creditizie il cui svolgimento essa aveva ritenuto di ben documentare mediante l'indicazione di un link ad un sito web.

Al riguardo, il Tar ha affermato l'inammissibilità di tale modus probandi, poiché i contenuto presenti in rete, oltre a non essere facilmente verificabili, sono anche modificabili a posteriori, il che è incompatibile con i caratteri di certezza che deve rivestire la domanda di partecipazione in tutte le sue componenti.

Né – osserva il Collegio – potrebbero opporsi ragioni di riservatezza a tutela dei clienti della banca concorrente, atteso che l'art. 6 del regolamento UE n. 679/2016 rende lecito il trattamento di dati personali finalizzato al perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento ove a ciò non osti la tutela di diritti fondamentali.

I criteri di valutazione nelle gare per l'affidamento dei servizi di tesoreria. Nel domandare, in via subordinata, la caducazione dell'intera procedura, la ricorrente ha contestato l'eterogeneità dei criteri di valutazione delle offerte declinati dalla lex specialis e la loro impertinenza rispetto all'oggetto della gara.

Il Tar ha respinto anche questa censura, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante introdurre elementi di valutazione non strettamente pertinenti alla qualità del servizio, purché espressamente previsti nel bando o nella lettera di invito e non tali da costituire l'elemento discriminante principale e tendenzialmente risolutivo dell'iter concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

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