La sospensione feriale dei termini nei procedimenti relativi all’amministrazione di sostegno
26 Maggio 2021
È il principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 12801/21, depositata il 13 maggio.
La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto dal figlio e dalla moglie separata di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare aveva autorizzato l'amministratore a procedere, in nome e per conto del beneficiario, a presentare ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A prescindere dal merito dell'impugnazione, il ricorso risulta inammissibile per tardività .essendo stato notificato oltre il termine ultimo di 6 mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato, non dovendosi considerare la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale in relazione alla tipologia del provvedimento impugnato. In materia di amministrazione di sostegno non trova infatti applicazione la sospensione dei termini processuali nei casi in cui tale sospensione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parte, come nei provvedimenti di apertura o chiusura dell'amministrazione. Non si applica invece la deroga citata ai provvedimenti di natura gestoria, come quello di rimozione e sostituzione di un amministratore. Nel caso di specie ,il provvedimento oggetto di impugnazione esula del semplice ambito amministrativo-gestorio, in quanto incide su diritti soggettivi personalissimi. Fatta tale premessa, il Collegio cristallizza il principio di diritto secondo cui «in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dall'art. 3 l. 742/1969 per i procedimenti indicati dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario deve essere applicata a controversia concernente l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell'amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto».
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