Separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

Benedetta Valcastelli
27 Maggio 2021

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui confini del principio di separazione (o divieto di commistione) tra offerta economica e offerta tecnica. La ratio di tale principio risiede nell'esigenza di garantire la segretezza dell'offerta economica ed evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui confini del principio di separazione (o divieto di commistione) tra offerta economica e offerta tecnica.

La ratio di tale principio risiede nell'esigenza di garantire la segretezza dell'offerta economica ed evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica. Come noto, infatti, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, al fine di evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali; con la conseguenza che la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere inserite in buste separate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez VI, 17 febbraio 2017, n. 731).

Nel caso in esame, riguardante una procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione di un edificio, si contestava che l'offerta tecnica di un concorrente, negli elaborati “aggiornamento elenco prezzi”, indicava i costi delle singole voci specificate, in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, e dunque del principio di segretezza delle offerte.

Secondo il Consiglio di Stato, il motivo è fondato, in quanto l'aggiornamento delle voci dell'elenco prezzi non consentiva ai concorrenti, come invece è accaduto, di indicare anche i singoli importi, ma solo le integrazioni (migliorie) alle voci dell'elenco stesso.

Il Consiglio di Stato richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano rimanere segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici) trae fondamento dell'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali e costituisce presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167)”.

Ed invero, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica fa sì che nell'offerta tecnica possano al massimo essere inclusi singoli elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica o comunque inidonei a ricostruire l'offerta economica.

Tale regola, secondo il Consiglio di Stato, risulta violata dal concorrente all'aggiornamento elenchi prezzi dei subcriteri dell'offerta tecnica.

Laddove infatti, pur trattandosi di voci di prezzo attinenti alla proposta migliorativa, le stesse assumono una rilevanza nella valutazione della più vantaggiosa soluzione migliorativa, determinando un condizionamento in sede di valutazione delle medesime, si integra una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6308).

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