La ricevuta di avvenuta consegna è il “depositato” ad ogni effetto di legge: l'ultima conferma della Cassazione

Pietro Calorio
27 Maggio 2021

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento.
Massima

“Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis c. 7 del D.L. n. 179 del 2012, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento”.

Il caso

Un ricorso in materia di protezione internazionale veniva depositato innanzi al Tribunale di Milano con generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) entro il termine di decadenza; il deposito veniva, tuttavia, rifiutato dalla Cancelleria in quanto inviato a registro errato (“Volontaria giurisdizione” invece di “Contenzioso Civile”).

Il messaggio di rifiuto veniva comunicato a termine decadenziale ormai spirato, rendendo necessario per il ricorrente il rinnovo del deposito oltre il termine predetto.

Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso per tardività con sentenza che veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Milano.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione basato su unico motivo.

La questione

La questione giuridica affrontata è se sia tempestivo un deposito telematico nell'ipotesi in cui la Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) sia generata entro il relativo termine di scadenza, anche nell'ipotesi in cui ad esso faccia seguito un rifiuto da parte della Cancelleria a termine ormai decorso.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale il deposito telematico si perfeziona con la generazione della RdAC, e che il successivo rifiuto da parte della Cancelleria è irrilevante ed è insuscettibile di invalidare retroattivamente il deposito.

La sentenza afferma che “la questione qui rilevante non è verificare se la cancelleria abbia commesso un errore nella non dimostrata ipotesi che il sistema consenta la trasmigrazione da un registro all'altro, ma la valutazione degli effetti del comportamento del richiedente, che ha rinnovato tardivamente l'iscrizione a ruolo dopo il rifiuto da parte della cancelleria. La questione rilevante è quella della tempestività del ricorso, e cioè se dopo avere perfezionato tempestivamente i primi due passaggi del deposito telematico, in caso di rifiuto della busta, sia sufficiente ripetere la procedura e portarla a compimento (anche dopo la scadenza del termine) per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare prevista dal d.lgs n. 150/2011, art. 19”.

La Corte precisa quindi che in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, con la conseguenza che il deposito è tempestivo quando la RdAC viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Osservazioni

La questione si era posta già dalle prime applicazioni del processo telematico ed aveva generato differenti posizioni e soluzioni interpretative.

Una premessa di natura tecnica: il deposito telematico, come noto, si compone di alcuni passaggi, risultano di fatto assimilabile a una notificazione, in quanto consiste nell'invio degli atti e dei documenti tramite un messaggio PEC ed caratterizzato da:

- generazione della ricevuta di accettazione (RAC) da parte del server del mittente di presa in carico della busta contenente il deposito: la RAC viene ricevuta dal mittente, di norma, entro pochi secondi;

- la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), da parte del server del destinatario, che attesta il recapito della busta all'interno del Dominio Giustizia: anche la RdAC solitamente viene ricevuta dal mittente entro pochi minuti;

- la generazione e l'invio al mittente della PEC recante l'esito dei controlli automatici da parte del sistema ricevente (la c.d. “terza PEC”), facente capo al singolo Ufficio Giudiziario di destinazione;

- la generazione e l'invio al mittente della PEC recante l'esito dei controlli manuali effettuati dalla Cancelleria (la c.d. “quarta PEC”).

All'interno della normativa di riferimento ha grande rilevanza è l'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 (fonte di rango primario) il quale stabilisce che “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.

La normativa regolamentare è altresì rilevante, in particolare, l'art. 13, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, comma 1 a norma del quale gli atti e documenti informatici “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”, mentre il comma 2 dispone che la ricevuta di avvenuta consegna attesta “l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.

Nonostante la chiarezza del quadro normativo, si sono registrate in passato pronunce che avevano ritenuto invalido il deposito in mancanza della ricevuta di esito positivo dei controlli manuali, in quanto la norma che considera perfezionato il deposito telematico con la generazione della RdAC non avrebbe precluso l'invalidità del deposito nelle ipotesi in cui questo fosse carente dei requisiti indispensabili (Trib. Torino, 11 giugno 2015).

Altre sentenze si erano poste il problema della rimessione in termini del depositante sulla base di una valutazione in merito all'imputabilità a quest'ultimo dell'errore che ha determinato il rifiuto del deposito (Trib. Milano 23 aprile 2016, Corte App. Firenze, Sez. lav., 14 maggio 2020, n. 184).

Sommessamente, in altra sede, avevo ritenuto di rilevare la necessità di inquadrare correttamente la questione non tanto nell'ambito della rimessione in termini o dell'imputabilità dell'errore (Pietro Calorio, Errori materiali, rifiuto del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, 30 maggio 2016).

Ciò in quanto occorreva attribuire il dovuto rilievo alle disposizioni normative di legge primaria e regolamentare, le quali stabilivano chiaramente che il deposito si intende perfezionato con la generazione della RdAC.

La norma fa riferimento alla “generazione”, il che significa che sin da quel momento (antecedente lo stesso inoltro della Ricevuta predetta) è doveroso ritenere che il deposito abbia fatto ingresso nell'Ufficio Giudiziario competente, e ciò ad ogni effetto giuridico processuale.

I successivi adempimenti e passaggi (e quindi le eventuali successive anomalie tecniche), non attengono più alla fase di perfezionamento di un deposito che deve considerarsi già a tutti gli effetti avvenuto, ma semmai alla diversa fase di “materiale” inserimento della busta telematica nel fascicolo informatico. Tale attività è da ritenersi assimilata a una sorta di smistamento della busta interno all'Ufficio Giudiziario all'interno del quale il deposito deve ritenersi abbia già fatto valido ingresso.

Tale interpretazione ha registrato significative adesioni in giurisprudenza (cfr. Trib. Torino, 13 maggio 2016; Trib. Bari 8 dicembre 2016; Trib. Bologna 12 dicembre 2016; C. App. Catanzaro, Sez. lav., 17 luglio 2020 n. 604; Trib. Civitavecchia, 4 dicembre 2020 n. 1108).

Ad es. Trib. Bologna 12.12.2016 (est. Tommasi) ritiene applicabile il principio in esame anche dinanzi ad un errore “FATAL”, ovvero un'anomalia tecnica bloccante che impedirebbe alla busta di essere “lavorata” ed inserita nel fascicolo processuale (Trib. Civitavecchia, 4 dicembre 2020 n. 1108); così anche Trib. Torino, 7 febbraio 2017.

Inoltre C. App. Catanzaro, Sez. lav., 17 luglio 2020 n. 604, ha affermato che l'anomalia tecnica (FATAL) “era di carattere meramente compilativo e ha impedito alla cancelleria l'accettazione dell'atto”, ma che tale accettazione “il Collegio […] non ritiene elemento integrante della fattispecie di deposito, quanto piuttosto attinente al mero inserimento dell'atto nel fascicolo informatico” .

La sentenza di Cassazione è la prima che si pronuncia in modo chiaro su tale questione.

Vero che essa richiama dei precedenti in materia (Cass. n. 17328/2019 e n. 28982/2019), ma tali decisioni, pur affermando lo stesso principio di diritto, si erano pronunciate su tema differente, quello dei depositi telematici perfezionatisi senza anomalie, le cui PEC di esito controlli automatici e manuali erano però pervenute successivamente allo spirare del termine decadenziale.

Quella in commento rappresenta, a quanto consta, la prima sentenza della Suprema Corte in cui si afferma che l'eventuale rifiuto di deposito da parte della Cancelleria non ha impatto sul “depositato” (la RdAC), in accordo con le disposizioni cui si è sopra fatto riferimento.