Addebito della separazione: i messaggi «telematici» provano l'esistenza di una relazione extraconiugale

Redazione Scientifica
28 Maggio 2021

Ai fini dell'addebito è stata confermata la rilevanza probatoria riconosciuta dal Giudice di merito a messaggi amorosi inviati dall'uomo per via telematica, senza che la relativa provenienza fosse stata correttamente disconosciuta dallo stesso.

I messaggi amorosi spediti per via telematica «inchiodano» l'uomo: evidente la relazione adulterina da lui intrattenuta alle spalle della moglie e consequenziale l'addebito a suo carico della separazione coniugale (Cass. civ., ord., n. 12794/21, depositata il 13 maggio).

All'esito del giudizio di separazione personale i giudici di merito ritengono evidente come l'uomo abbia dato luogo all'irreversibile crisi della coppia. In particolare, è considerata acclarata la relazione extraconiugale da lui avuta con altra donna: inequivocabili, difatti, i messaggi amorosi da lui spediti per via telematica. In secondo grado si precisa specificamente che «l'uomo non ha mai contraddetto la riferibilità alla sua persona delle emergenze telematiche relative a frasi dimostrative di una relazione sentimentale»; anzi «la circostanza relativa all'intrattenimento di un legame extraconiugale è stata oggetto di una confessione stragiudiziale resa dall'uomo» e quanto da lui dichiarato «ha trovato conferma nel contenuto inequivoco dei messaggi acquisiti in giudizio».

Col ricorso in Cassazione l'uomo prova a contestare l'accusa a suo carico. In particolare, egli sostiene di avere «smentito in più occasioni di essere l'autore dei messaggi inoltrati per via telematica che attesterebbero l'esistenza di una relazione extraconiugale» e aggiunge che, comunque, sarebbe illogico risalire a un tradimento solo sulla base di detta messaggistica.

Queste obiezioni non sono sufficienti però per mettere in discussione l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche che, come affermato dai giudici di merito, dimostrano la relazione avuta dall'uomo in costanza di matrimonio. Osserva infatti il Supremo Collegio come il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, avrebbe dovuto essere chiaro, circostanziato ed esplicito, sì da concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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