Il principio di equivalenza funzionale

28 Maggio 2021

La giurisprudenza maggioritaria invoca il carattere “funzionale” del principio di equivalenza, inteso quale maggiore flessibilità dei parametri valutativi delle offerte tecniche, legati a criteri di conformità sostanziale e non anche formalistici, a salvaguardia della par condicio dei concorrenti e delle indebite restrizioni della concorrenza che potrebbero verificarsi.

Il caso. La decisione in esame muove dal ricorso proposto da un operatore economico avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva affidato ad un operatore economico il servizio di noleggio quinquennale di sistemi di stampa.

In particolare, per quanto in rilievo, il ricorrente si doleva del fatto che l'offerta dell'aggiudicataria non avrebbe rispettato i requisiti minimi previsti dalla legge di gara (in particolare la risoluzione minima di stampa), risolvendosi in un'ipotesi non già di equivalenza dei prodotti offerti a quelli richiesti dall'ente bensì di aliud pro alio.

L'amministrazione, costituitasi in giudizio, resisteva sul punto sostenendo che l'ordinamento “non prescrive un obbligo stringente e incoercibile di pedissequo rispetto delle specifiche tecniche, ma piuttosto la possibilità di soluzioni tecniche che soddisfino le esigenze di tipo tecnico per le quali è stata bandita la procedura selettiva”.

La soluzione giuridica. Nel decidere la questione il Collegio, dopo aver richiamato le previsioni della lex specialis, ha anzitutto rilevato come la relazione tecnica presentata dall'aggiudicatario in gara, corredata da una perizia giurata attestante l'equivalenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto con quelle richieste dalla legge di gara.

Innanzi a tale rilievo, il TAR ha quindi ritenuto che l'aggiudicataria, in ottemperanza al principio di equivalenza funzionale sancito al settimo comma dell'art. 68 del codice (“Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”, avesse “specificatamente ottemperato all'onere probatorio mediante l'allegazione di apposita perizia, con la quale, con rigore scientifico, è stata dimostra l'equivalenza del prodotto offerto ai requisiti tecnici sanciti nella lex specialis”, affermando che “coerentemente con il significato del principio di equivalenza, l'aggiudicataria ha dimostrato di poter garantire all'amministrazione l'obiettivo presidiato dalla caratteristica richiesta dalla lex specialis in forza di una soluzione tecnologica non basata esclusivamente sul numero di d.p.i.”.

Pertanto il motivo di doglianza è stato rigettato, con la precisazione che “Ritenere che tale tipo di prova, volta a valutare il risultato ottenuto e non il mero diverso sistema tecnico con il quale esso viene ottenuto, non sia ammissibile, avrebbe l'improvvido effetto di comportare l'esclusione da una gara di prodotti tecnologicamente più avanzati e, proprio in quanto tali, non presi in considerazione nella descrizione delle specifiche tecniche, spesso predisposte sulla scorta della tradizionale struttura dei prodotti e del mercato, e pur tuttavia in grado di offrire risultati analoghi se non superiori a quelli che soddisfano le esigenze dell'amministrazione”.

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