Sentenza notificata via PEC: improcedibile il ricorso privo della relazione di notificazione e dell'asseverazione

Redazione scientifica
31 Maggio 2021

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12231/21; depositata il 10 maggio.

Alcuni assegnatari di unità abitative hanno impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, notificata per via telematica.

La Corte di Cassazione accoglie l'eccezione formulata dai controricorrenti, i quali avevano eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la relativa asseverazione.

Infatti, nel caso di specie era stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata ma non la copia con la relata di notificazione avvenuta mediante PEC e della cui estrazione dalla stessa avrebbe dovuto farsi asseverazione. La copia notificata non risultava nemmeno prodotta dalla controparte.

La Suprema Corte ribadisce dunque il principio già affermato dalle Sezioni Unite (n. 10648/17) secondo cui «il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1 c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente».

Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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