Obbligatoria adesione a convenzione Consip se manca la convenzione regionale di settore

Redazione Scientifica
03 Giugno 2021

La preferenza accordata dal legislatore agli acquisti centralizzati effettuati a livello regionale può operare solo se...

La preferenza accordata dal legislatore agli acquisti centralizzati effettuati a livello regionale può operare solo se - e nella misura in cui - sul mercato siano contemporaneamente disponibili convenzioni stipulate, appunto, sia dalla centrale di committenza regionale di riferimento, sia da Consip s.p.a. In assenza delle une o delle altre, viceversa, per l'ente interessato all'acquisto di determinati beni o servizi non si pone neppure astrattamente alcuna alternativa, con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi giurisprudenziali diretti a orientare la scelta delle amministrazioni verso le convenzioni regionali sul presupposto che sia possibile una opzione tra le due tipologie di convenzioni.

Allorché, pertanto, la convenzione regionale di settore manchi - e tanto più in casi, come quello in esame, in cui la gara regionale ancora pendente non abbia ad oggetto l'affidamento di una convenzione quadro, ma solo di un comune appalto -, l'ente avente un fabbisogno che la convenzione Consip sia in grado di soddisfare non può fare altro che aderirvi, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che obbliga gli enti del S.S.N. a utilizzare le convenzioni Consip “qualora non siano operative convenzioni regionali”, e dell'art. 1, comma 548, della l. n. 208/2015, che impone di rivolgersi alle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero a Consip in via sussidiaria.

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