Sulla determinazione del rimborso al gestore uscente ai fini dell'affidamento del servizio mediante gara

Redazione Scientifica
25 Giugno 2021

È legittima l'operatività dei criteri per il calcolo del rimborso spettante al concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas...

È legittima l'operatività dei criteri per il calcolo del rimborso spettante al concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas, fissati nell'ambito della disciplina sopravvenuta relativa alla cessazione dei rapporti in essere prevista al fine di consentire affidamenti mediante procedure di gare, realizzando una maggior tutela della libera concorrenza ancorché nel rispetto di esigenze di protezione dell'utenza. Premessa la compatibilità della normativa in esame con il diritto europeo e con i principi dell'ordinamento nazionale, la sua efficacia retroattiva e l'incidenza sulla pregressa volontà negoziale delle parti, allorché non sufficientemente specificata ovvero successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 226/2011, tramite il rinvio alle linee guida per la determinazione del suddetto rimborso anziché ai criteri indicati in via convenzionale, configurano previsioni ragionevoli nell'ottica del bilanciamento dei diversi interessi in gioco nonché alla luce dell'esigenza di garantire uniformità di trattamento. I suddetti criteri sono, peraltro, espressione di una discrezionalità tecnica sindacabile esclusivamente sotto il profilo dell'attendibilità, e non suscettibile di un sindacato giurisdizionale di carattere sostitutivo.

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