Il provvedimento di esclusione dalla gara non rientra tra gli “atti di amministrazione” riservati all'autodichia della Camera dei deputati

Cecilia Valeria Sposato
04 Giugno 2021

L'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture – pur avendo ad oggetto l'acquisizione, da parte dell'amministrazione della Camera, di beni e servizi per lo svolgimento delle sue funzioni – non rientra tra le materie riservate (in virtù dell'autonomia normativa riconosciuta dall'ordinamento agli organi costituzionali) alla c.d. giurisdizione domestica della Camera dei deputati.

La questione oggetto del giudizio. La vicenda prende le mosse dall'indizione di una gara avente ad oggetto l'affidamento quadriennale, da parte della Camera dei deputati, del monitoraggio di contratti ICT, da cui la società ricorrente, inizialmente risultata aggiudicataria, era stata successivamente esclusa, all'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta.

La società ricorrente impugnava, quindi, il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti dinanzi al TAR Lazio, che, dopo aver respinto l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla Camera dei deputati resistente, respingeva nel merito il ricorso proposto dalla Società.

La ricorrente proponeva quindi ricorso in appello, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado, e la Camera dei deputati, oltre a chiedere il rigetto del gravame, proponeva a sua volta appello incidentale, eccependo il difetto di giurisdizione del g.a. ed invocando, a fondamento della propria pretesa, il principio di autodichia sancito nel Regolamento generale della Camera, che in primo grado attribuisce alla cognizione esclusiva del Consiglio di Giurisdizione (organo di autodichia della medesima Camera) la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Il ragionamento del Collegio. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello proposto dalla Società, pronunciandosi, preliminarmente, sulla questione concernente il difetto di giurisdizione del g.a. sollevata dalla Camera dei deputati con appello incidentale, già respinta dal giudice di prime cure.

Con riferimento a tale profilo, i giudici di legittimità osservano, in particolare, che il principio dell'autodichia invocato dalla Camera dei deputati, che si traduce nella possibilità degli organi costituzionali di decidere attraverso propri organi interni le controversie che concernono l'applicazione della disciplina normativa che gli stessi organi costituzionali si sono dati in una determinata materia, trova il suo fondamento nell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce a tali organi.

Tale principio, osservano i Giudici, non si estende tuttavia sino al punto di riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che coinvolgano le situazioni soggettive – come le controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali – poiché tali ultime controversie, pur potendo avere ad oggetto rapporti non estranei all'esercizio delle funzioni dell'organo costituzionale, non riguardano in principio questioni puramente interne ad esso e non possono perciò essere sottratte alla giurisdizione comune.

Conclusioni. Come osservato dai giudici di legittimità, le finalità costituzionali assegnate al riconoscimento del principio di autodichia impongono una rigorosa interpretazione letterale e funzionale delle norme regolamentari approvate dalle Camere, consentendo di tracciare altresì i limiti entro cui tale potere può esercitarsi.

La previsione regolamentare che attribuisce al Consiglio di giurisdizione della Camera il compito di decidere in primo grado sui «ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima», ha, in definitiva – ed alla luce degli indirizzi dettati sul punto dalla Corte costituzionale – un ambito di applicazione che deve essere limitato alle controversie che abbiano per oggetto non qualsiasi atto di amministrazione della Camera, ma esclusivamente quegli atti adottati in una materia in ordine alla quale l'ordinamento attribuisce all'organo costituzionale una sfera di autonomia normativa.

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