L'impatto della criminalità sulla salute umana

Alessandro Brigatti
04 Giugno 2021

Durante la pandemia la contraffazione e il commercio di medicinali falsificati sono aumentati e ciò rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica. Le normative a disposizione per contrastare il fenomeno permettono ad oggi di perseguire anche le attività collaterali alla contraffazione e riguardanti trasporto, immissione in commercio e documentazione relativa ai medicinali stessi. Implementare e uniformare i sistemi giuridici porterebbe ad un'efficacia maggiore nella tutela della salute collettiva, intervenendo anche sui costi dei medicinali per abbattere l'offerta illegale...
Abstract

Durante la pandemia la contraffazione e il commercio di medicinali falsificati sono aumentati e ciò rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica. Le normative a disposizione per contrastare il fenomeno permettono ad oggi di perseguire anche le attività collaterali alla contraffazione e riguardanti trasporto, immissione in commercio e documentazione relativa ai medicinali stessi. Implementare e uniformare i sistemi giuridici porterebbe ad un'efficacia maggiore nella tutela della salute collettiva, intervenendo anche sui costi dei medicinali per abbattere l'offerta illegale.

Il danno alla salute umana

Durante gli ultimi 15 mesi le istituzioni di tutti i paesi nel mondo hanno dovuto fronteggiare una pandemia i cui effetti in termini di morti, utilizzo di risorse e crisi economica non hanno avuto precedenti nella storia.

Il Covid-19, tra i vari danni causati, ha favorito un vero e proprio exploit del settore criminale: Europol (novembre 2020) ha tracciato l'aumento esponenziale di reati quali il cybercrime (phishing, malware, ransomware, sfruttamento sessuale di minori, dark web), produzione e traffico di stupefacenti, usura, riciclaggio, estorsione, traffico di migranti e soprattutto contraffazione di farmaci e prodotti sanitari. L'inaspettata ondata virale ha rappresentato e rappresenta oggi una fonte di risorse economiche per i contesti criminali, pronti a sopperire con la propria disponibilità economica dove lo Stato non arriva e ad investire maggiormente in attività di cui la popolazione mondiale ha estrema necessità; anche la Direzione investigativa antimafia nelle ultime due relazioni semestrali ha sottolineato l'incremento di quello che si può definire crimine sanitario, comprendente il commercio di farmaci illegali e dispositivi medici, il furto di dati sensibili ospedalieri e, più in generale, tutti quei reati che riguardano il c.d. ciclo della sanità, ove gli investimenti criminali sono sempre più cospicui.

Con il presente approfondimento ci si soffermerà sul danno provocato dalla falsificazione farmaceutica alla salute umana, tutelata da norme sovranazionali quali gli articoli 2, 3 e 8 della Cedu (diritto alla vita, divieto di tortura, diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (protezione della salute), l'articolo 11 della Carta sociale europea (diritto alla protezione della salute) e, a livello nazionale, dall'art. 32 Cost. e da diverse norme ordinarie quali – esemplificando – l'art. 5 c.c. (atti di disposizione del proprio corpo), gli artt. 581 e 582 c.p. (percosse e lesioni).

Nel contesto europeo i principali soggetti coinvolti nelle attività di repressione e prevenzione sono le agenzie del farmaco – ruolo precipuo di coordinamento ha l'European Medicines Agency (EMA) – come AIFA (Italia), BfarM (Germania), Ansm (Francia) e AEMPS (Spagna). Questi soggetti si occupano principalmente della fase informativa e di approvazione dei medicinali, divulgando anche materiale esplicativo (i c.d. white papers) indirizzato alla collettività e ai professionisti. Inoltre svolgono un ruolo altrettanto importante nella formazione di personale esperto e nella condivisione di dati utili alle autorità inquirenti come Interpol e Europol, che si occupano di indagini coadiuvate dalle forze dell'ordine nazionali.

Esempio tipico di collaborazione investigativa da citare ogniqualvolta si parli di reati con oggetto i farmaci è Pangea, un'indagine guidata da Interpol cui collaborano ogni anno le autorità nazionali di tutti i paesi nei quali si riscontri il fenomeno della falsificazione. Nell'arco di 10 anni (dal 2009 al 2019) Pangea ha portato all'arresto di 3.000 soggetti implicati nella contraffazione e nel traffico illegale di sostanze farmaceutiche, al sequestro di 105 milioni di confezioni tra pillole, fiale e siringhe contraffatte e alla chiusura di più di 82.000 siti web illegali. Per avere un'idea della diffusione del fenomeno, le operazioni di Pangea sono state svolte in quella decade in 153 paesi diversi.

È infine recentissimo il monito lanciato da Interpol sull'attenzione da porre all'offerta di vaccino anti Covid-19 contraffatto, diffuso prevalentemente tramite il dark web in Europa o, addirittura, nelle farmacie in alcuni paesi africani. Nel marzo 2021 sono stati resi noti i risultati di un'indagine svolta da Interpol con le autorità sudafricane nell'ambito della quale sono state sequestrate 400 fiale (per un equivalente di 2.400 dosi) di vaccino anti Covid-19 e circa 3 milioni di mascherine contraffatte.

Falsificare i medicinali

L'art. 1 n.1, lett. c), della Direttiva 2011/62/UE offre una completa definizione di farmaco illegale e in specie di falsificazione, che non comprende solo la contraffazione in senso stretto ma qualsiasi attività illecita esercitata su un medicinale o un suo componente che implichi “a) una falsa rappresentazione circa la sua identità, compresi l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti e il relativo dosaggio; b) la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di fabbricazione, il paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; c) la sua storia, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati. La presente definizione non comprende i difetti di qualità non intenzionali e non concerne le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale”.

La definizione riportata ha il merito di mostrare l'evoluzione del contrasto al fenomeno criminale farmaceutico: in un primo momento infatti si faceva riferimento alla contraffazione come violazione dei diritti di marchio e brevetti, sì da creare il paradosso per cui un farmaco generico non costituiva oggetto di tutela o un medicinale “di marca” che rispecchiasse gli standard finali di efficacia poteva ritenersi valido nonostante il principio attivo contenuto fosse falsificato o alterato. Il legislatore europeo prende invece le distanze dalla tutela della proprietà intellettuale, chiarendo che l'unico bene in gioco è la salute del popolo europeo.

Essendo molteplici le modalità di falsificazione e i prodotti che si possono contraffare, dopo circa un ventennio di lavori si è giunti ad una incriminazione tout court di qualsiasi attività che concerne le fasi dell'esistenza del farmaco: l'acquisto di materie prime (principi attivi o eccipienti acquistati sul mercato illegale o comunque da aziende estere non sottoposte a controlli); la fase della produzione, in quanto i laboratori devono essere asettici per assicurare la “sanità” del farmaco e ove ciò non avvenga si rischiano alterazioni nocive e danni collaterali; la fase del trasporto, in quanto tutti i medicinali devono essere mantenuti a temperature basse perché il calore può modificare le componenti chimiche; medesimo discorso vale per la conservazione nei reparti ospedalieri o nelle farmacie che sono il front office direttamente a contatto con i pazienti. Infine ha una valenza importantissima la correlata documentazione relativa al prodotto, poiché ne certifica l'essenza e la validità: se mancante o alterata produce l'inaffidabilità del medicinale e la conseguente necessità di eliminarlo dal mercato. Di assoluta rilevanza è il riferimento alla “storia” del farmaco: in passato (ed il fenomeno è in continua crescita) si sono verificati numerosi episodi di furti di dispositivi medicali in tutta Europa da farmacie ospedaliere, rivenduti sul dark web o su canali legali grazie alla falsificazione documentale. In tali casi, sebbene il farmaco non sia stato materialmente alterato, sussiste una presunzione assoluta di non idoneità ad essere riutilizzato dopo il furto: la vendita nel mercato illegale di un prodotto legale, infatti, non assicura più la sicurezza dello stesso.

Il quadro normativo sovranazionale

Se l'aumento del fenomeno in analisi durante la pandemia da Covid-19 servirà per rafforzare gli strumenti a disposizione dei singoli Stati è cosa da verificarsi nei mesi a venire. Ciò che è certo è che da tempo vengono svolte indagini in un quadro normativo internazionale frastagliato. Le diversità sono generate dalla differenza tra i sistemi penali (vi sono paesi che non prevedono alcun tipo di reato che veda ad oggetto i farmaci illegali) e dalla mancanza di un quadro unico di riferimento, dovuta principalmente a scelte politiche di priorità.

Si è detto che il bene in gioco è la salute pubblica, il cui perseguimento è fine primario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che pone la salute pubblica come “diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizione economica o sociale e quale condizione fondamentale della pace nel mondo e della sicurezza: essa dipende dalla più stretta cooperazione tra i singoli e tra gli Stati” (Preambolo Costituzione OMS, New York 1946). Sono proprio questi ultimi (gli Stati) ad essere i primi responsabili della sanità sul proprio territorio, dovendo istituire un apparato di ricerca, informazione e controllo congiunto ad un sistema repressivo adatto a contrastare un fenomeno tanto grave.

Il risultato di tante strutture nazionali è amplificato se prodotto da una cooperazione tra le stesse: l'articolo 2 (le funzioni) della Costituzione OMS favorisce infatti forme di convergenza tra gli Stati, sia con il supporto di nuovi accordi sia promuovendo le iniziative già esistenti.

Tra le seconde diversi sono gli accordi internazionali applicabili in ambito di prodotti farmaceutici – per citarne alcuni, l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA, 2011), l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs, 1995) e il Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005) – anche se merita particolare attenzione la Convenzione sulla contraffazione dei prodotti medicali e simili del Consiglio d'Europa (altrimenti detta Medicrime Convention), stipulata a Mosca nel 2011 che ad oggi vede firmatari 34 Stati, di cui solo 18 hanno adottato una legge di ratifica. Tra questi ultimi, nel periodo Covid-19 la Bielorussia e la Bosnia-Erzagovina hanno completato l'iter di ratifica: un esempio da seguire anche in Italia, paese che ad oggi non ha ancora ratificato.

Questo accordo si occupa del fenomeno della criminalità farmaceutica e più in generale di tutte le condotte di reato che minano la sicurezza dei prodotti sanitari intesi in senso ampio (i c.d. medical devices come le mascherine, i guanti chirurgici, le garze, le siringhe, i test di rilevazione del Covid-19, etc.): oggetto di tutela è ogni prodotto sanitario che abbia proprietà curative o profilattiche, avendo riguardo sia al prodotto in fase di sperimentazione, sia a quello “finito” e pronto all'immissione in commercio e alla somministrazione, sia ai singoli componenti che lo caratterizzano come i principi attivi, le sostanze implicate nella diluizione e gli eccipienti che lo strutturano. Nell'approfondita elencatio di cui all'articolo 4 della Convenzione – cui si rimanda per un quadro completo – si pone l'attenzione anche alla fase della produzione, dove acquistano importanza gli accessori, i macchinari, le tecniche stesse per la produzione dei farmaci: il tentativo è quello di effettuare un monitoraggio completo che renda il prodotto farmaceutico finito totalmente “inattaccabile” sotto il profilo della genuinità, dell'efficacia e della sicurezza per i pazienti. L'intera esistenza di un medicinale però non comprende solo la fase della produzione ma anche quella della somministrazione: così accanto alla previsione del reato di produzione di farmaci contraffatti (art. 5), sono previste altre fattispecie come la fornitura, l'offerta, il traffico di prodotti contraffatti (art. 6), la falsificazione documentale relativa ai prodotti farmaceutici (art. 7) e tutte quelle condotte affini che minacciano la salute pubblica (art. 8). L'upgrade offerto dalla Convenzione non riguarda solo la criminalizzazione delle condotte: è previsto un meccanismo di cooperazione nazionale (tra autorità sanitarie e autorità giudiziaria) e internazionale (tra le autorità giudiziarie) per lo scambio di informazioni (art. 17); misure di protezione per le vittime (artt. 19 e 20); un meccanismo di follow-up effettuato dal Comitato delle Parti sull'andamento del sistema di prevenzione e contrasto nei singoli paesi sulla base di ricerche, raccolta e analisi dati (artt. 23 e ss.).

Il Codice penale italiano

Anche a causa del Covid-19 il lavoro di EMA ed AIFA è incessante nel promuovere la Medicrime affinché gli strumenti che offre possano essere utilizzati nel campo specifico dei crimini farmaceutici in un unico contesto applicativo internazionale.

Ad ogni modo, in ambito nazionale, il Codice penale prevede alcune condotte specifiche – Libro II, Titolo VI, Capo II – che puniscono l'adulterazione, la contraffazione, il commercio e la somministrazione di medicinali che per qualità o quantità sono nocivi per la salute. Il fenomeno dei crimini farmaceutici è fondamentalmente perseguito tramite le fattispecie di cui agli artt. 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 441 (adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti), 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) previsti dal Codice penale italiano.

Nel complesso (salvo qualche eccezione che si riporterà in seguito) si tratta di reati comuni, di mera condotta e a forma libera, posti a tutela del bene “salute pubblica” in quanto le sostanze medicali adulterate o contraffatte sono destinate a soggetti in stato patologico i quali possono vedere leso il proprio percorso di guarigione se non vedere aggravate le proprie condizioni psicofisiche (Cass. pen. n. 1007/1966).

Parte della giurisprudenza ha ritenuto che si tratti di reati di mero pericolo in quanto la semplice condotta implica in sé un pericolo per la collettività (Cass. pen. n. 2953/1997; n. 4026/1991; n. 892/1982); tuttavia, anche alla luce dei mutamenti giurisprudenziali in merito alla compatibilità dei reati di pericolo con il principio di offensività in concreto, recente e maggioritario orientamento di legittimità ritiene si tratti di reati di pericolo concreto, essendo necessaria da parte dal giudice una disamina sull'effettiva messa in pericolo del bene tutelato dalla norma (ad esempio, Cass. pen. n. 53747/2014). Infine per giungere ad una pronuncia di colpevolezza è necessario e sufficiente il dolo generico, ossia quella volontà e consapevolezza di porre in essere la condotta di reato.

Dal punto di vista processuale è degna di nota – ai fini di un ancor più efficace contrasto – che tutti i reati de qua siano procedibili d'ufficio.

Con riguardo alle singole condotte:

a) l'art. 440, comma 3, c.p. prevede che “la pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”. Va fin da subito specificato che la più risalente giurisprudenza riteneva si trattasse di una circostanza aggravante del reato di corruzione e adulterazione di acque e sostanze destinate all'alimentazione (Cass. pen. n. 1503/1966), mentre sentenze più recenti, ravvisando la mancanza di un rapporto genus-species tra le acque, le sostanze alimentari (di cui all'art. 440, comma 1, c.p.) e i medicinali (art. 440, comma 3, c.p.), ritengono si tratti di titolo autonomo di reato (Cass. pen. n. 50566/2013); depone nel senso di tale seconda impostazione anche il tenore letterale della norma che prevede l'adulterazione e la contraffazione dei medicinali, piuttosto che la corruzione degli stessi (condotta prevista al co. 1). È prevista, dunque, la reclusione da 3 a 10 anni aumentata fino ad un terzo (per disposto dell'art. 64 c.p.) per le condotte fraudolente di alterazione della struttura chimica di un medicinale originale tramite l'aggiunta di altre sostanze o la sottrazione di componenti di base e la produzione ex novo di un farmaco che in apparenza non riporti differenze da quello legale ma in realtà che si diversifica dall'originale. Si sottolinea che la norma prevede la mera condotta fraudolenta di alterazione o contraffazione, senza che vi sia necessariamente la messa in commercio di tali prodotti modificati.

b) L'art. 441 c.p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni o con la multa non inferiore a 309 euro l'adulterazione e la contraffazione di cose destinate al commercio diverse da quelle indicate nell'articolo 440 c.p. Pare evidente che non vi rientrino medicinali intesi in senso stretto (prodotti da farmacologia) bensì, di buon grado, possono rientrarvi tutte quelle sostanze naturali destinate comunque alla cura di stati biologici umani quali possono essere integratori alimentari, erbe o sostanze contenenti proprietà curative o per la cura dell'igiene personale, che tuttavia non sono medicinali secondo la definizione adottata dalla Cassazione nella sentenza n. 7738/1996 (“qualsiasi sostanza o composizione avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane e che sia quindi destinata ad essere somministrata all'uomo, eventualmente anche allo scopo di stabilire una diagnosi medica, per ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo”).

c) L'art. 442 c.p. sanziona chiunque detenga (possesso della cosa) per il commercio, ponga in commercio (immettere la cosa nella disponibilità del mercato) o distribuisca (offrire alla disponibilità di una moltitudine di persone l'oggetto del reato) per il consumo farmaci – o prodotti diversi da questi ma comunque destinati alla salute o all'igiene – che siano stati avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti in modo pericoloso per la salute pubblica, senza aver concorso nelle condotte previste dagli articoli 439, 440 e 441 c.p., ma soggiacendo alle pene ivi previste. La pena è, infatti, della reclusione da 3 a 10 anni aumentata fino un terzo (nel caso dell'art. 440, comma 3, c.p.); della reclusione da 1 a 5 anni o della multa non inferiore a 309 euro (in caso di condotta ex art. 441 c.p.). A differenza degli altri reati che compongono l'ossatura della normativa di contrasto al pharmacrime è evidente che si tratta di reato a forma vincolata, in quanto la condotta è specificamente delineata dalla legge. Si pensi al caso di un farmacista che detenga uno stock di antitumorali contraffatti e acquistati a minor costo, rivendendoli al prezzo di mercato tramite la propria attività professionale: in tale caso, se sussiste il dolo generico e il soggetto era consapevole della contraffazione degli antitumorali, risponderà ex art. 442 c.p. con la reclusione tra i 3 e i 10 anni aumentata fino ad un terzo, purché non sia concorso nella contraffazione stessa.

d) L'art. 443 c.p. punisce, invece, la detenzione per il commercio, immissione in commercio o la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 103 euro. Sulle condotte di detenzione per il commercio e immissione in commercio si rimanda a quanto brevemente definito per l'art. 442 c.p.; elemento di novità è la somministrazione, prevedendo dunque una condotta diretta a porre nella disponibilità dei soggetti un medicinale guasto o imperfetto che viene immediatamente utilizzato dal soggetto-vittima di reato. Con medicinale guasto o imperfetto si intende un prodotto “naturalmente deterioratosi o privato di componenti individualizzanti del farmaco stesso ovvero realizzato in modo difforme da quello autorizzato” (Cass. pen. n. 50566/2013). Si sottolinea, poi, che pur non essendo espressamente richiamato il pericolo per la salute pubblica, giurisprudenza costante ritiene che sia implicito nella ratio della fattispecie e che a differenza degli artt. 440, 441 e 442 c.p., la norma in questione non necessiti di un accertamento giudiziale in merito al pericolo concreto per la salute pubblica, essendo prevista una presunzione iuris et de iure di pericolosità. In questo caso il pericolo non costituisce un requisito del fatto tipico, ma assurge a ragion d'essere della fattispecie stessa (ex multis: Cass. pen. n. 50566/2013; n. 8861/1993; n. 11040/1987; n. 1681/1983).

e) L'art. 445 c.p. non prevede alcun tipo di contraffazione o falsificazione dei medicinali, pur tuttavia è utile per l'analisi che qui occupa. La fattispecie si occupa di due condotte punibili: (a) la dazione di farmaci che per qualità o quantità non corrispondano alle prescrizioni mediche o alle direttive e linee guida di enti sanitari competenti in merito a determinati farmaci (quali possono essere i medicinali salvavita e comunque contenenti principi attivi che in quantità elevate possono creare problemi – a titolo esemplificativo – cardiaci, respiratori, di insufficienza renale o epatica) oppure (b) il commercio o la somministrazione di medicinali diversi (qui riferendosi a principi attivi diversi e non rilevando la distinzione tra farmaci sottoposti a brevetto o farmaci generici) da quelli pattuiti. Questa fattispecie è posta a tutela della salute pubblica ed è applicabile sia ad esercizi professionali, commerciali autorizzati (si pensi al medico o al farmacista) sia a tutti coloro che a scopo di lucro esercitino abusivamente una delle predette attività, fatto (l'abusivismo) che rende assai pericoloso un medicinale, considerato che si tratta di una vendita tramite canale illegale.

La pena per il reato de qua è della reclusione da 6 mesi a due anni e della multa da 103 a 1032 euro.

Per i reati sopra riportati (ad eccezione dell'art. 445 c.p.) sono previste pene accessorie come “l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo” (art. 448 c.p.) e la misura di sicurezza della confisca obbligatoria, se il fatto è aggravato della morte o da lesioni gravi o gravissime della persona offesa (art. 446 c.p.). E' prevista per le medesime figure di reato anche l'ipotesi colposa dall'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), il cui comma 2 prevede che le pene previste dalle fattispecie dolose siano ridotte da un terzo ad un sesto.

Le diverse reti criminali

A titolo di completezza, per analizzare compiutamente il fenomeno della falsificazione dei farmaci si deve fare luce anche sugli autori dei reati sopra citati, che spesso non pongono in essere semplicemente condotte di contraffazione o commercio di medicinali falsificati, ma compiono ulteriori reati prodromici al commercio citato. Spesso, infatti, le indagini vedono commessi reati quali furti (art. 624 c.p.) o rapine (art. 628 c.p.) come mezzi necessari per ottenere farmaci da alterare o da immettere nel mercato a prezzi più alti, evitando controlli, autorizzazioni e prescrizioni mediche. Si tratta di un sistema che vede diversamente implicati i trafficanti dal punto di vista organizzativo.

Vi è un primo livello di soggetti assolutamente autonomi che si occupano di spacciare al dettaglio medicine illegali acquistate a loro volta da fonti illegali (esempio tipico e odierno è il dark web, ma sono frequenti anche le piazze di spaccio “fisico” ad esempio durante competizioni sportive o nelle palestre, ove è frequente la vendita di steroidi e anabolizzanti).

Il secondo livello vede protagonisti soggetti anch'essi autonomi che si dedicano anche alla produzione di medicinali contraffatti in luoghi “artigianali” come cucine o magazzini: questi individui hanno più margine di guadagno in paesi dove i controlli – ma soprattutto l'informazione – sono meno diffusi. Anch'essi sfruttano il web per trafficare i propri prodotti e hanno un sufficiente grado di organizzazione da poter vendere in tutto il mondo.

Nei primi due livelli è configurabile la fattispecie del concorso di persone nel reato (ex art. 110 c.p.).

Il terzo livello, invece,è quello più strutturato dal punto di vista dell'organizzazione criminale ed in quanto tale il più pericoloso e difficile da perseguire perché bisogna ricostruire una catena di rifornimento, produzione e smercio che è particolarmente complessa. In questo caso ci si confronta con associazioni criminali (art. 416 c.p.), che si distinguono da contesti di concorso nel reato pur ben organizzati, in quanto “costituite da un vincolo associativo permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira”(Cass. pen. n. 11570/2020).

Non solo, tuttavia, associazioni per delinquere semplici, ma le evidenze portano a ritenere che anche la criminalità mafiosa (art. 416-bis c.p.) sia particolarmente interessata al mercato dei farmaci, visto il potenziale economico che ne può derivare. Recente è l'esempio dell'Operazione Farmabusinness coordinata dal Procuratore di Catanzaro – Nicola Gratteri – nell'ambito della quale è stato individuato un consorzio creato su volere di alcuni boss di ‘ndrangheta appartenenti al clan Grande Aracri di Cutro, che gestiva una ventina di farmacie tra Calabria, Puglia ed Emilia-Romagna.

Non si tratta di un episodio isolato. L'interesse verso i medicinali (e, invero, verso il sistema sanitario in genere) delle mafie è alto e provato da tempo e ne riferisce in particolare l'ultima Relazione semestrale della DIA (semestre Gennaio - Giugno 2020): viene riferito degli interessi di Cosa nostra “tradizionalmente opportunista” sull'andamento del trend economico regionale e nazionale in merito ad attività come il rifornimento di farmaci e prodotti medicali (mascherine, disinfettanti, guanti), che chiaramente non hanno subito la crisi finanziaria dovuta al Covid ma, anzi, più che raddoppiato i guadagni; oppure attività come lo smaltimento illegale di rifiuti, enormemente aumentati presso le aziende ospedaliere pubbliche e private (p. 89). Anche la camorra non sarebbe immune dal fenomeno, in quanto già dal 2016, parte del clan dei Casalesi avrebbe – oltre che su usura, estorsioni, contrabbando e traffico di stupefacenti (le c.d. attività tipiche) – ampliato gli orizzonti sul mercato illegale dei farmaci tra Italia e Regno Unito (pp. 216 e 418).

In conclusione

La normativa italiana sembra poter arginare il fenomeno della falsificazione dei medicinali e dei prodotti medicali, in aggiunta al fatto che il sistema farmaceutico in Italia (grazie ad AIFA) ed in Europa è particolarmente sicuro e controllato. Tuttavia, vi sono diversi paesi (anche nell'Europa continentale) dove l'accesso ai farmaci e alle cure risulta ancora difficile per soggetti non o poco abbienti, così che questi reputano necessario rivolgersi al mercato nero. Ciò che riguarda la criminalità farmaceutica non può che essere affrontato da un lato creando un ordinamento unico d'azione, prevenzione e repressione a cui tutti gli Stati aderiscano (e la Medicrime Convention sembra essere un primo passo) e dall'altro buona parte del lavoro va costruito di concerto con le società farmaceutiche, creando un modo di abbattere o contenere il costo delle cure, senza dimenticare che se un medicinale costa tanto è anche perché la ricerca ha un costo elevato.

Guida all'approfondimento

Interpol, Fake Covid vaccine distribution network dismantled after Interpol alert, 3 marzo 2021;

Council of Europe, The Medicrime Convention, 2011-2021;

Europol, How Covid-19-related crime infected Europe during 2020, 11 novembre 2020;

Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento: attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, gennaio-giugno 2020; 2021;

Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento: attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, luglio-dicembre 2019; 2020;

Interpol, Operation Pangea – shining a light on pharmaceutical crime, 21 novembre 2019;

A.G.Micara, Falsificazione di medicinali, criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata, V. 2 N. 2, 2016.

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