Redazione scientifica
04 Giugno 2021

In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

In giudizio promosso dall'attore per ottenere l'accertamento della titolarità del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti, questi ultimi, risultati soccombenti in appello, proponevano

ricorso per cassazione.

Il Collegio ha preliminarmente valutato l'ammissibilità del ricorso.

La

controricorrente

ne aveva eccepito

la tardività

sul rilievo dell'avvenuta notificazione della sentenza di appello in data 14 ottobre 2015. I ricorrenti avevano replicato all'eccezione, evidenziando che il

file

denominato «Corte d'appello di Cagliari, sent., n. 524/2015. pdf» allegato al messaggio PEC, conteneva

solo pagine bianche

e che, nel

file

denominato «Relata di notifica»

erano visibili solo punti neri.

Siffatta notifica, pertanto, non aveva raggiunto il suo scopo ed era idonea a far

decorrere il termine breve di impugnazione

.

Il Collegio, disattendendo le prospettazioni del ricorrente, ha ritenuto che, «a fronte della documentazione che attesta l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'

onere della prova della disfunzione

del sistema grava sulla

parte che contesta la regolarità

della notificazione» (v. Cass. civ. n. 4624/20 e n. 20039/20).

Inoltre, in caso di ricezione di messaggio PEC i cui

allegati

risultino

in tutto o in parte illeggibili

, la Corte ha già chiarito che «spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa,

rendere edotto il mittente

incolpevole della difficoltà di cognizione della comunicazione legata all'utilizzo dello strumento informatico» (Cass.civ., n. 25819/17).

Sulla base di tali principi, i giudici hanno ritenuto tardivo il ricorso e lo hanno dichiarato inammissibile.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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