Rifiuto del minore al riavvicinamento con il padre

Paola Silvia Colombo
04 Giugno 2021

Se il figlio, dopo essere stato ascoltato dal giudice, ha espresso in maniera chiara la sua volontà di non volersi riavvicinare al padre, il giudice, ai fini della definizione del procedimento di separazione giudiziale, dovrà rispettare la capacità di autodeterminazione del figlio?

Nel procedimento di separazione giudiziale, attualmente pendente, il figlio, dopo essere stato ascoltato dal giudice, ha espresso una posizione decisamente chiara e argomentata circa la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre. A tal riguardo, si precisa anche che la posizione del minore non è mutata nel corso del colloquio dinanzi ai servizi sociali. A questo punto ai fini della definizione del procedimento, il giudice dovrà rispettare la capacità di autodeterminazione del figlio? Vi preciso che il minore ha compiuto 13 anni, vive con la madre e le ragioni del disagio possono ravvisarsi nel disinteresse del genitore e soprattutto nel fatto di non avere accettato la relazione che il predetto intrattiene con la nuova compagna.

Occorre sottolineare che l'ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato, ad esprimere le proprie opinioni nonché a partecipare attivamente ai procedimenti che lo riguardano.

Tuttavia, va evidenziato che il Giudice, pur tenuto all'audizione e a tenere conto del suo esito, non è il mero esecutore del volere del minore in quanto, il Giudice perseguirà senza ombra di dubbio il reale interesse del minore, ma dovrà altresì capirne i bisogni profondi e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata.

L'ascolto del minore è utilizzato, infatti, per dare voce ai desideri dei figli, ma anche al fine di comprendere se tali desideri discendano da scelte consapevoli e mature o siano invece derivanti da pressioni e/o ingerenze esterne.

In ogni caso, spetterà al Tribunale valutare se la soddisfazione dei desideri espressi dal minore corrisponda davvero al suo interesse (Cass. civ,, sez. I, 17 maggio 2012, n. 7773 e cfr. Tribunale Pavia, 7 novembre 2016).

Ne consegue che il provvedimento finale potrebbe anche disattendere la volontà espressa dal minore nel corso della sua audizione, pur avendo il minore, in ragione dell'età, mostrato capacità di discernimento.

Spetterà, dunque, al Giudice, esaminare le considerazioni espresse dal minore valutandole nel suo esclusivo best interest.

Sulla base della mia esperienza, salvo che vi siano ragioni di particolare gravità, il Giudice tende sempre a preservare il rapporto genitori-figli, nell'ottica del riavvicinamento, eventualmente disponendo un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre e una presa in carico psicologica del minore.

Nel caso specifico, ci sarà da tener conto anche del parere dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale, ai quali sarà stata certamente domandata una valutazione più approfondita del caso specifico.

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