Redazione scientifica
07 Giugno 2021

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il PM formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte d'Appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d'Appello per via telematica, ai sensi dell'art. 24 del presente decreto.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20885/21, depositata il 26 maggio.

La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato un imputato colpevole dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.

L'accusato ricorre in Cassazione lamentandosi dell'inosservanza dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 poiché le conclusioni del PM non sono state comunicate in via telematica alla difesa.

Il ricorso è fondato in quanto il suddetto decreto-legge ha introdotto una disciplina per lo svolgimento in formacartolare” nel giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore per circa un mese, poi abrogata dall'art. 1, comma 2, l. n. 176/2020 che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del d.l. abrogato.

La suddetta legge ha convertito il d.l. n. 137/2020, il cui art. 23-bis ha riprodotto la disciplina del precedente art. 23, ed il comma 2 ha stabilito che «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d'Appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

Nel caso di specie non risulta che le conclusioni del PM siano state comunicate alla difesa dell'imputato.

E la Corte di Cassazione ha già avuto modo di puntualizzare che «la nozione di “intervento dell'imputato” non può essere (…) restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Cass. n. 4242/1997).

Ed il carattere “cartolare” della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale impone di ricondurre la disposizione violata nelle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p..

Per questi motivi la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)