Furto in abitazione: disciplina incostituzionale?

Giuseppe Marino
08 Giugno 2021

Nel furto in abitazione, l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dalla Costituzione: la tutela rafforzata prevista dalla disciplina vigente è, quindi, il risultato di una opzione discrezionale e non irragionevole del legislatore.

Nel furto in abitazione, l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dalla Costituzione: la tutela rafforzata prevista dalla disciplina vigente è, quindi, il risultato di una opzione discrezionale e non irragionevole del legislatore.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117/21, depositata il 7 giugno.

La pena per il furto in abitazione è troppo severa? La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. (“Furto in abitazione e furto con strappo”) introdotto dalla l. n. 128/2001 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come modificato dalla l. n. 103/2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), successivamente modificato dalla l. n. 36/2019 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa).

Il tribunale rimettente dubita che la norma censurata violi gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, limitando la discrezionalità del giudice, non consente, anche attraverso un adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato.

Secondo il giudice a quo, l'eccessività della pena edittale stabilita per il reato di furto in abitazione e la stringente limitazione del bilanciamento delle circostanze sarebbero in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della sanzione penale, laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e l'eliminazione dei rigidi automatismi o la previsione di una “ipotesi lieve”, consentirebbe l'irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto.

In particolare, la pena edittale del furto in abitazione risulterebbe sproporzionata rispetto ad altri reati contro il patrimonio, quali il furto semplice o aggravato, la truffa semplice o aggravata, la circonvenzione di persone incapaci, la ricettazione, il danneggiamento di sistemi informatici, la frode in emigrazione e l'usura.

Da aggravante a reato autonomo. La pronuncia in commento premette una breve ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha determinato il progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio del furto in abitazione.

La l. n. 128/2001, introducendo l'art. 624-bis c.p., ha trasformato il furto in abitazione (ed il furto con strappo) da reato aggravato in reato autonomo, come tale ontologicamente sottratto al bilanciamento delle circostanze. Al contempo, la medesima legge ha configurato un'attenuante speciale mediante l'addizione dell'art. 625-bis c.p., che prevede una riduzione di pena da un terzo alla metà per il furto – anche se commesso in abitazione – qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Successivamente, la l. n. 103/2017 è intervenuta sull'art. 624-bis c.p. in più punti, innalzando le pene e stabilendo che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Da ultimo, la l. n. 36/2019 ha ulteriormente inasprito i riferimenti edittali dell'art. 624-bis c.p. ed ha aggiunto la previsione per cui, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Pena detentiva eccessiva: questione inammissibile. Riguardo alla lamentata eccessività del minimo edittale di pena detentiva, la Consulta ricorda la giurisprudenza costituzionale secondo cui le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa (cfr., ex plurimis, Corte Cost., n. 88/2019, n. 40/del 2019 e n. 233/2018).

Tuttavia, nessuno dei tertia comparationis elencati dal rimettente (furto semplice o aggravato, truffa semplice o aggravata, circonvenzione di persone incapaci, ricettazione, danneggiamento di sistemi informatici, frode in emigrazione, usura) esprime un'offensività omogenea a quella del furto in abitazione, caratterizzata, quest'ultima, dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost.: la relativa questione di legittimità costituzionale risulta, pertanto, inammissibile.

Mancata previsione di una ipotesi lieve: questione (ancora una volta) inammissibile. Quanto alla mancata previsione di una ipotesi lieve, il rimettente non ha chiarito se la denunciata omissione normativa riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante oppure la previsione di un'autonoma fattispecie incriminatrice distinta per lieve entità. Il giudice a quo non ha neppure specificato l'oggetto della “lieve entità” cui ha inteso fare riferimento, che ovviamente non potrebbe esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già considerata quale attenuante comune dall'art. 62, comma 1, n. 4), c.p..

In ogni caso, la tecnica legislativa consistente nel “ritagliare” fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale si fonda su una scelta massimamente discrezionale del legislatore, attenendo alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine.

Quella del furto in abitazione è una fattispecie descritta dall'art. 624-bis c.p. in termini piuttosto definiti, né il rimettente ha evidenziato specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione di una fattispecie attenuata nel perimetro della norma incriminatrice. Anche tale questione risulta, quindi, inammissibile.

Divieto di bilanciamento tra circostanze eterogenee: questione infondata. Quanto al censurato divieto di bilanciamento tra circostanze eterogenee, la Consulta ricorda la giurisprudenza costituzionale sulle aggravanti “privilegiate” – sviluppatasi prevalentemente in tema di recidiva reiterata, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 251/2005 – secondo cui le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (così, ex plurimis, Corte Cost., n. 55/2021, n. 73/2020 e n. 205/2017), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (Corte Cost., n. 55/2021, n. 73/2020 e n. 106/2014).

Il divieto di bilanciamento sancito dall'art. 624-bis, comma 4, c.p. opera, tuttavia, in base a un modello differente rispetto a quello della recidiva reiterata, in quanto, se da un lato è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza (così rafforzandosi il “privilegio” delle aggravanti), dall'altro è però stabilito che le diminuzioni di pena per le attenuanti siano comunque apportate, a valere sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

Nella fattispecie, il divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore – l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione – al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole (cfr. Corte Cost., n. 88/2019). In particolare, occorre considerare che, nel furto in abitazione, l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona (Corte Cost., n. 135/2002).

In considerazione della particolare gravità del reato, il divieto di bilanciamento mostra efficacemente la sua non irragionevole finalità: la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al divieto di bilanciamento tra circostanze eterogenee risulta, pertanto, non fondata.

Fonte: Diritto e giustizia