Anomalia dell'offerta, non rientra il minor costo del personale per differente CCNL

Guido Befani
08 Giugno 2021

Non può considerarsi anomala un'offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella lex specialis di gara si richiede l'indicazione non già di un contratto specifico, ma semplicemente, di quale sia il contratto applicato. Il giudizio di anomalia, infatti, è caratterizzato da una valutazione di carattere globale e sintetica dell'offerta e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità, senza che rilevino esclusivamente ed in modo parcellizzato le singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono.

Nell'accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, nel respingere il ricorso di prime cure in quanto infondato, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l'offerta economica dell'aggiudicataria facesse espresso riferimento alla cifra stabilita dalla lex specialis di gara quale base d'asta, correttamente rispetto alla contestazione per l'applicazione di un CCNL “inadatto” alle mansioni di servizio da espletare, tale da comportare l'applicazione di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista per tale figura dal CCNL Terziario-Servizi; con una sottostima del costo della manodopera con conseguente anomalia dell'offerta e violazione degli art. 95, comma 10, e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per il Collegio, infatti, la scelta del CCNL è rimessa alla libertà decisionale dall'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto. Tale limite, nel caso di specie, risulta rispettato poiché, alla luce della previsione nel CCNL ferrotranvieri della figura dell'ausiliario alla mobilità e delle mansioni ad esso conferite, non vi è dubbio che sussistano le correlazioni tra il tipo di contratto scelto e le attività da svolgere, perfettamente coerenti con l'oggetto.

In questo senso, non può considerarsi anomala un'offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa, se nella lex specialis di gara si richiede - come nel caso di specie – l'indicazione non già di un contratto specifico, ma semplicemente, di quale sia il contratto applicato.

Pertanto, poiché il giudizio di anomalia dell'offerta è caratterizzato da una valutazione di carattere globale e sintetica dell'offerta, l'oggetto di analisi deve essere rappresentato dalla sua complessiva affidabilità, senza che rilevino esclusivamente ed in modo parcellizzato le singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono. Nel merito, comunque l'offerta economica è stata presentata conformemente al modulo appositamente predisposto dalla stazione appaltante e facendo espresso riferimento alla cifra stabilita dalla lex specialis di gara quale base d'asta, derivando, anche su questi profili, l'infondatezza della doglianza.

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