Notifica telematica del controricorso in Cassazione

09 Giugno 2021

Il presente documento illustra come eseguire una notifica telematica del controricorso in Cassazione, elencando i dati e documenti necessari a tal fine.

Dati e documenti necessari

Dati e documenti necessari:

  • Atto Principale: Controricorso in Cassazione in formato pdf ottenuto dalla conversione di un testo di videoscrittura firmato digitalmente. Al momento dell'iscrizione a ruolo l'atto principale dovrà essere quello notificato già firmato digitalmente;
  • Procura speciale: in calce, su foglio separato come previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., così come modificato dall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il foglio che riporta il mandato conferito dalla parte all'avvocato deve essere sottoscritto dalla stessa, firmato dall'avvocato per autentica, stampato su carta e acquisito tramite lo scanner; quest'ultima operazione è necessaria per trasformare nuovamente il documento da cartaceo in un documento digitale, in formato PDF di tipo immagine che dovrà essere sottoscritto con firma digitale. Come per l'atto principale al momento dell'iscrizione a ruolo dovrà essere allegata la procura speciale allegata alla notifica già firmata digitalmente;
  • Tipologia di firma digitale e file da firmare: la firma digitale dovrà essere apposta sul Controricorso, sulla procura speciale e sulla relata di notifica. Il formato della firma potrà alternativamente essere Cades (estensione .p7m) o Pades-Bes (l'estensione rimmarrà .pdf);
  • Dati delle parti: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  • Estremi del provvedimento impugnato e del ricorso: Sarà necessario inserire gli estremi del provvedimento impugnato in particolare curia, sezione, giudice, numero e anno di ruolo ed inserire la data in cui è stato notificato il ricorso
  • L'attestazione di conformità non è necessaria trattandosi di atto redatto in formato pdf testuale e munito di firma digitale.
  • Oggetto della PEC: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Informazioni preliminari

In primo luogo, è opportuno ricordare che, per eseguire la notifica, non è necessario un redattore atti come per il deposito degli atti telematici ma potremo utilizzare il software di firma presente sul nostro PC o sul nostro dispositivo di firma (se si tratta di token usb o business key) e la nostra PEC (comunicata al consiglio dell'ordine) tramite client pec (ad es: Windows Mail, Thunderbird, Outlook o Outlook Express) o web mail.

Ricordiamo inoltre che per procedere alla notificazione in proprio a mezzo PEC sono necessari i seguenti requisiti:

1) Essere muniti di procura speciale (la notifica non potrà dunque essere effettuata dal mero domiciliatario);

2) Possedere un dispositivo di firma digitale:

3) Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio dell'ordine.

Nel caso in esame sia il Controricorso per Cassazione e sia la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale che allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 19-bis del Provvedimento 16 aprile 2014, qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Il terzo comma del predetto articolo impone altresì di procedere in tal senso proprio nel caso in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario.

Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44/2011 la procura si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

Estrazione degli indirizzi PEC a cui effettuare la notifica

La notificazione dovrà essere eseguita esclusivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata ricavato da un pubblico elenco.

I pubblici elenchi utilizzabili ai fini delle notificazioni in proprio sono tassativamente i seguenti:

  • INI-PEC (www.inipec.gov.it) (indirizzi PEC di professionisti iscritti in albi e imprese);
  • ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) (indirizzi PEC di avvocati e CTU);
  • Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto ) (imprese);
  • Registro PP.AA. http://pst.giustizia.it/PST/ (PA);
  • Registro IPA, solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla novella apportata dal d.l. n. 76/2020, ovvero laddove non sia possibile reperire l'indirizzo PEC sul Registro PP.AA. (https://indicepa.gov.it/).

Tuttavia, nella maggior parte dei casi il Ricorso sarà notificato agli avvocati costituiti o domiciliatari nel procedimento del grado precedente, e pertanto l'indirizzo PEC potrà essere estratto da INI-PEC o ReGinde.

Volendo dunque procedere con l'estrazione dell'indirizzo PEC da Ini-PEC, ci si potrà collegare all'indirizzo http://www.inipec.gov.it/ , e digitare il nome e cognome o codice fiscale del professionista. Dopo aver inserito un codice di verifica visualizzeremo il relativo indirizzo PEC.

Qualora invece dovessimo estrarre l'indirizzo PEC dal Reginde, sarà necessario collegarsi all'indirizzo pst.giustizia.it o presso un PDA privato e, dopo aver effettuato il login con il proprio dispositivo di firma, accedere al Reginde da cui potremo estrapolare l'indirizzo PEC dell'avvocato a cui notificare. Si segnala tuttavia che, relativamente agli indirizzi PEC degli avvocati il registro ini-pec risulta essere più aggiornato.

Nel caso di notifica ad una pubblica amministrazione invece il relativo indirizzo potrà essere estrapolato sia dal Registro PP.AA. che dall'Indice PA, tuttavia, prima di estrapolarlo da quest'ultimo elenco, si dovrà preventivamente verificare se il relativo indirizzo è censito nel registro PP.AA. consultabile esclusivamente dal PST effettuando il login con il proprio dispositivo di firma digitale.

Qualora invece la notifica fosse indirizzata all'avvocatura dello stato generale o distrettuale, i relativi indirizzi possono essere reperiti nel Reginde selezionando l'ente di appartenenza e scrivendo nel campo cognome la stringa “avv”.

Redazione dell'atto e della relata di notifica

Dopo aver firmato digitalmente il ricorso e la procura speciale scansionata, provvederemo ora a preparare la relata di notifica. Ricordiamo che, non è più necessario indicare il numero di iscrizione nel registro cronologico e degli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine in quanto l'autorizzazione alle notifiche in proprio è necessaria solo per le notifiche in proprio a mezzo raccomandata.

La relata di notifica dunque ai sensi del comma 5 dell'art. 3-bis della legge 53 del 1994 dovrà contenere:

1) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

2) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

3) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

5) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

6) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Nel caso di specie, come si è precedentemente specificato, la relata di notifica non dovrà contenere alcuna attestazione di conformità poiché si sta procedendo alla notifica di un atto redatto in formato pdf testuale, mentre la procura speciale, sottoscritta con firma autografa dal cliente e dall'avvocato per autentica, dovrà essere scansionata e firmata digitalmente, avendo poi cura di caricare nella successiva iscrizione a ruolo telematica i file già firmati digitalmente e allegati alla notifica di citazione e procura alle liti.

Pur essendo il Controricorso per Cassazione da considerarsi atto introduttivo è consigliabile in via prudenziale inserire i riferimenti del giudizio nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata ed inserire la data in cui è stato notificato il ricorso

Proponiamo di seguito un esempio di relata di notifica:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza di Alfa Spa (C.F.: 01122330722) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Tizio, corrente in Bari, alla via delle Vie n. 1, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto Avv. Nicola Gargano del Foro di Bari (C.F. GRGNCL81C19A662T), ho notificato ad ogni effetto di legge, l'allegato Controricorso per Cassazione firmato digitalmente avverso il ricorso per Cassazione proposto dalla sig.ra BIANCHI MARIA (C.F.: BNCMRA50B68H501S), notificato il 30.04.2021, per la cassazione della Sentenza n. 403/2020 pubbl. il 31 dicembre 2020 RG n. 529/2016 e notificata il 30 marzo 2020 emessa dalla Corte di Appello di Model Office nel procedimento R.G. n. 529/2016, unitamente alla procura speciale conferita dalla società istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore a:

1) BIANCHI MARIA (C.F.: BNCMRA50B68H501S) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vitrani (CF: VTRGPP74A06B619G) e domiciliata presso il suo Studio in Torino, CORSO DANTE, 90, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC giuseppe.vitrani@legalmail.it estratto dal registro ini-pec http://www.inipec.gov.it/

Avv. Nicola Gargano Bari, 30 marzo 2021

Preparazione della PEC di notifica

Dopo aver preparato la relata, la stessa potrà essere firmata digitalmente in formato Cades o Pades-bes e allegata alla PEC unitamente all'atto di citazione firmato digitalmente e alla procura alle liti firmata digitalmente. L'oggetto del messaggio PEC dovrà essere tassativamente quello previsto dalla legge n. 53 del 1994 ovvero: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Nel corpo del messaggio non sarà necessario riportare alcuna dicitura tuttavia se si è optato per la tipologia di firma Cades, può risultare buona prassi segnalare la presenza di allegati contenenti firme digitali con un testo simile al seguente:

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3-bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell 'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Autority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html

- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0

- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

In alternativa può essere consigliabile, per rendere meglio intellegibile la notifica al destinatario, inserire gli atti muniti di firma digitale anche in formato pdf privo di firma.

A differenza degli atti telematici la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla littera legis, dovrà essere quella completa ovvero contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero. (quest'ultima verifica potrà essere effettuata inviando a se stessi un messaggio PEC con un allegato e se la ricevuta di consegna contiene l'allegato sarete pronti ad effettuare notifiche a mezzo PEC diversamente dovrete configurare il vostro gestore PEC in modo tale da restituirvi una ricevuta completa. Si segnala tuttavia che, come opzione predefinita quasi tutti i gestori pec sono configurati per restituire la ricevuta di consegna completa)

È importante inoltre porre l'attenzione sull'esistenza della norma dell'art. 147 c.p.c. che stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. L'art. 16-septies d.l. 179/2012 rubricato tempo delle notificazioni con modalità telematiche statuisce che se effettuate dopo le ore 21, le notifiche telematiche si considereranno perfezionate il giorno successivo.

La prova della notifica

Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere esibite in giudizio, in formato elettronico con deposito telematico, avendo cura di salvare le stessa in formato .eml o .msg e non come stampa pdf o scansione.

Si rammenta che per fornire la prova della notifica si dovrà procedere al deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna completa (che contiene già al suo interno gli allegati costituendi la notifica) in formato salvandole (o esportandole) sul proprio PC o all'interno del fascicolo del proprio gestionale/redattore in formato .eml o .msg.

L'operazione è ora consentita grazie all'introduzione del processo telematico anche in Corte di Cassazione e occorre fare attenzione perché si potrebbe essere in presenza di un vero e proprio obbligo di deposito telematico.

Di centrale importanza, infatti, è il disposto dell'art. 9, comma 1-ter, della l. n. 53/1994, ai sensi del quale «in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis », ovvero estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

A ben vedere, però, con l'introduzione della possibilità di deposito telematico in Corte di Cassazione viene meno la condizione prevista dal sopra citato art. 9, vale a dire l'impossibilità di trasmettere telematicamente le ricevute di accettazione e consegna della notifica via PEC, conseguentemente la prova della notificazione dovrà essere fornita esclusivamente producendo il documento informatico, che non potrà essere sostituito da una stampa munita di attestazione di conformità.

Sommario