Giurisdizione in materia di atti relativi a procedure di affidamento indette dalla Camera dei Deputati

Redazione Scientifica
01 Giugno 2021

Alla luce degli indirizzi dettati dalla Corte costituzionale (cfr. in particolare sentenza n. 262 del 2017), l'applicazione della disposizione...

Alla luce degli indirizzi dettati dalla Corte costituzionale (cfr. in particolare sentenza n. 262 del 2017), l'applicazione della disposizione del regolamento per la tutela giurisdizionale che attribuisce al Consiglio di giurisdizione della Camera il compito di decidere in primo grado sui «ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima», deve intendersi limitata alle controversie che abbiano per oggetto non qualsiasi atto di amministrazione della Camera dei deputati ma esclusivamente quegli atti adottati in una materia in ordine alla quale, all'organo costituzionale, è costituzionalmente riconosciuta una sfera di autonomia normativa, mentre le altre controversie rientrano nella giurisdizione comune, secondo i criteri di riparto tra le diverse giurisdizioni fissati dalle norme processuali ordinarie; pertanto, posto che la materia dell'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture – pur involgendo l'acquisizione, da parte dell'amministrazione della Camera, di beni e servizi per lo svolgimento delle sue funzioni – non rientra nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciutale, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione domestica.

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