Sull'onere delle spese di trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione
01 Giugno 2021
Il quadro normativo di cui alla legge n.104 del 1992 evidenzia che il trasporto delle persone disabili presso i centri di riabilitazione, in quanto inscindibilmente collegato alla prestazione sanitaria riabilitativa, è attratto funzionalmente nelle competenze delle AUSL ma il relativo costo, in virtù della previsione primaria (art. 26 l. cit.), deve essere ripartito sulla base di protocolli d'intesa con i Comuni interessati, da ritenersi obbligati ex lege. Tale obbligazione concorrente dà luogo ad un diritto di credito di cui è titolare la AUSL che ha eseguito il servizio, mentre in mancanza di protocolli d'intesa ed anteriormente alla predeterminazione dei criteri di ripartizione della spesa stabiliti nell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2003 (legge della Regione Puglia, nel caso trattato nella specie) deve essere applicata la regola codicistica del concorso paritario. |