Funivia del Mottarone: le motivazioni del GIP sulla mancata convalida del fermo degli indagatiFonte: Cod. Proc. Pen. Articolo 274
10 Giugno 2021
Il caso della funivia del Mottarone ha tristemente occupato i titoli di cronaca per giorni, fin dai primi momenti della tragedia ed ora nello svolgimento della fase di indagini.
A seguito degli eventi, l'amministratore unico della società che gestisce l'impianto, il direttore di esercizio dello stesso ed il capo servizio responsabile del funzionamento sono stati sottoposti a stato di fermo. Il GIP di Verbania, pronunciandosi con l'ordinanza in commento sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha precisato che «il fermo è stato eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge e non può essere convalidato». Risulta infatti carente, secondo il GIP, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p. Tale requisito, pur non richiedendo l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio di un allontanamento, presuppone comunque un giudizio prognostico sulla concreta situazione di vita del soggetto, sulle sue frequentazioni, sui precedenti penali e più in generale sugli elementi che facciano presumere un effettivo e prossimo pericolo di allontanamento.
Quanto alla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il GIP, dopo aver riportato le dichiarazioni rilasciate dagli indagati e dalle altre persone informate sui fatti, ritiene che sussistano sufficienti elementi indiziari solo a carico del capo servizio dell'impianto, rispetto al quale vengono riconosciute le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. (pericolo di reiterazione). Riprendendo le parole dell'ordinanza «il pericolo di reiterazione è infatti implicito nella reiterazione per lungo tempo da parte del omissis di una condotta scellerata, della quale aveva piena consapevolezza, posta in essere in totale spregio della vita umana e con una leggerezza sconcertante; ciò induce a ritenere che il omissis non abbia la capacità di comprendere la gravità delle proprie condotte e che, trovandosi in analoghe situazioni reiteri con la stessa leggerezza altre condotte totalmente pregiudizievoli per la collettività».
Fonte: DirittoeGiustizia |