Redazione scientifica
11 Giugno 2021

Laddove il difensore di fiducia abbia consentito allo svolgimento dell'udienza via Teams ma non vi abbia poi potuto prendere parte, la nomina di un difensore d'ufficio, quale suo sostituto, costituisce un'ipotesi di nullità.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 21891/21, depositata il 3 giugno.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di un imputato per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

L'accusato ricorre quindi in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 71-bis ord. pen., 127 e 666, comma 4 c.p.p., 178 lett. c) e 179 c.p.p., in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente definito il procedimento nominando un difensore d'ufficio, senza però “sentire” il suo difensore di fiducia. Quest'ultimo, dopo aver acconsentito alla celebrazione dell'udienza sulla piattaforma Teams, non aveva potuto partecipare.

Il ricorso è fondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «in caso di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, esso integra una nullità e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 c.p.p., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria, con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.» (Cass. n. 24630/2015, n. 20449/2014 e n. 43095/2011).

La Corte inoltre ha sottolineato che «per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa» (Cass. n. 43854/2019) e che «nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purchè documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria» (Cass. n. 20020/2020, n. 28203/2020 e n. 34100/2019).

Nel caso di specie, l'udienza da remoto di fronte al Tribunale non si era svolta con la presenza “a distanza” del difensore di fiducia, sostituito ingiustificatamente dallo stesso Tribunale in assenza delle ipotesi tassative previste dall'art. 97 c.p.p..

Per questi motivi il Collegio annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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