Se il precetto per mancato versamento dell'assegno indica una maggiorazione nel mantenimento rispetto al dovuto, è nullo?

Paola Silvia Colombo
11 Giugno 2021

Precetto per mancata corresponsione di assegno di mantenimento ordinario e spese straordinarie per figlia in virtù di sentenza emessa dal T.M.: la maggiorazione nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario, determina la nullità del precetto sollevata nell'ambito di procedimento di opposizione?

Precetto per mancata corresponsione di assegno di mantenimento ordinario e spese straordinarie per figlia in virtù di sentenza emessa dal T.M.: la maggiorazione nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario, determina la nullità del precetto sollevata nell'ambito di procedimento di opposizione?

Oppure, stante il titolo esecutivo debitamente notificato (ovvero la sentenza del T.M.), si considera pacifico l'importo dovuto e, pertanto, condannabile il mancato assolvimento dell'obbligo di corresponsione da parte del genitore onerato e quindi passibile di rigetto l'opposizione a precetto dallo stesso avanzata?

Occorre sottolineare preliminarmente che, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. il precetto deve contenere a pena di nullità: a) l'indicazione delle parti; b) della data di notificazione del titolo esecutivo (se questa è fatta separatamente) o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge; c) l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; d) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Il precetto, dunque, è costituito, nella sua essenza, dalla intimazione al debitore di adempiere entro un termine all'obbligo risultante dal titolo esecutivo.

Occorre pertanto che sia indicato il diritto sostanziale di cui si intende ottenere la tutela esecutiva ovvero che sia determinata la prestazione che il debitore deve compiere onde evitare l'esecuzione minacciata.

Nel precetto di pagamento, quindi, è necessario che il creditore intimi al debitore di corrispondere la somma di denaro dovuta.

Tuttavia, nel caso di specie, è stato intimato il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta.

Secondo costante giurisprudenza, però, tale errore, non può determinare la nullità assoluta del precetto, in particolare, l'eccessività della somma indicata nel precetto non può travolgere l'atto per l'intero.

Tale situazione, infatti, produce unicamente la nullità o l'inefficacia parziale del precetto per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione resta valida per la somma effettivamente dovuta. Quest'ultima potrà, infatti, essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (Cass. n. 5515/2008).

Dunque, nel caso di specie, spetterà al giudice l'esatta rideterminazione delle somme dovute.

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