Sul soccorso istruttorio relativo alla comprova di esperienze rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico

Diego Campugiani
14 Giugno 2021

E' ammesso il soccorso istruttorio anche con riferimento a mancanze dell'offerta tecnica qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Il TAR ha respinto il ricorso avverso l'aggiudicazione ad un RTI che aveva omesso di allegare un certificato di regolare esecuzione (CRE) relativo a lavori precedentemente realizzati, quando il disciplinare di gara prevedeva, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, quello della “adeguatezza della professionalità desunta da altri lavori analoghi e attestazioni”, cioè l' “esperienza specifica pregressa, da dimostrare mediante l'espletamento di almeno n. 3 lavori analoghi a quello oggetto di appalto, comprovati mediante corrispondenti certificati di regolare esecuzione dei lavori (CRE) o equipollente”.

Prima della definitiva aggiudicazione della gara la stazione appaltante aveva provveduto a concedere al RTI concorrente l'integrazione, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice di contratti pubblici, del certificato mancante relativo ad una delle tre esperienze illustrate nell'offerta tecnica.

Il TAR ha considerato legittima siffatta integrazione in applicazione dei principi desumibili dalla pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (nella sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus) secondo la quale il soccorso istruttorio relativo ad elementi dell'offerta è possibile nel rispetto dei seguenti principi: a) consentire all'amministrazione di chiedere ad un candidato la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri, chiarimenti, violerebbe il principio della par condicio (poiché sembrerebbe che, ove il privato rispondesse positivamente, l'amministrazione abbia con questi negoziato l'offerta in via riservata); b) non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell'offerta su singoli punti, qualora l'offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti; c) una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell'appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell'offerta o rettifica di un errore manifesto dell'offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

In conclusione, il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, né le disposizioni di gara sanzionavano la mancanza del certificato con l'esclusione, né la valutazione da parte della commissione avrebbe dovuto avere ad oggetto tale documento.

I lavori ad esso relativi, infatti, erano stati descritti dall'aggiudicatario nella sua relazione, consentendo così al seggio di gara di disporre degli elementi necessari per esprimere una propria valutazione.

Cosicché l'acquisizione agli atti del certificato escludeva che la valutazione espressa dalla commissione potesse essere ritenuta illegittimamente integrata dal certificato prodotto oltre il termine di presentazione delle offerte, perché tale documento non ha integrato l'offerta presentata, ma ha meramente permesso di confermare il punteggio precedentemente attribuito alla relazione tecnica, sopperendo ad un errore materiale.

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